Revoca del permesso di lungo periodo per assenza ultraannuale dall’Unione (TAR Lombardia n. 461 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 impone la revoca in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi. L’amministrazione può fondare la revoca su un apparato motivazionale che, pur usando l’espressione “territorio nazionale”, richiami in modo esplicito la pertinente disposizione unionale e la documentazione dalla quale emerge l’allontanamento. L’assenza di attività lavorativa e la mancata produzione di dichiarazioni dei redditi, in quanto tali, non integrano autonome cause di revoca, ma possono valere come indizi concorrenti dell’allontanamento, quando si sovrappongano all’arco temporale dell’assenza. Il provvedimento è sufficientemente motivato se consente di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, titolare dal 2007 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di lavoro, ha impugnato il decreto con cui la Questura di Bergamo gli ha revocato il titolo e ha contestualmente rigettato l’istanza di aggiornamento, disponendo il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario.
Nel corso del procedimento, avviato con comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/1990, l’interessato ha prodotto osservazioni difensive, allegando copia del titolo di lungo periodo e il passaporto rilasciato dalle autorità marocchine, contestando i presupposti della revoca. L’amministrazione ha ritenuto non condivisibili le osservazioni e ha confermato la revoca. Il ricorso contesta il vizio motivazionale, sostenendo che dal provvedimento non sarebbe desumibile quale delle ipotesi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 sia stata applicata, né il periodo di allontanamento considerato, e che l’assenza di lavoro o di reddito non potrebbe fondare una presunzione assoluta di allontanamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’espunzione dal fascicolo delle note di udienza depositate in data 4.3.2026, in quanto tardive.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato, con conferma delle conclusioni raggiunte in sede cautelare, ove la domanda era stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sul rilievo che all’interessato era stato rilasciato un permesso di soggiorno ordinario.
Il Tribunale ha ricostruito il contenuto del provvedimento impugnato, rilevando che la Questura aveva richiamato l’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, a norma del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. L’amministrazione aveva evidenziato, sulla base delle pagine scritte e timbrate del passaporto e di verifiche in banche dati investigative, che il cittadino si era assentato per un periodo superiore a quello previsto, e che dagli accertamenti presso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate non risultava più aver svolto attività lavorativa censibile e regolare dal 13.3.2009 al 31.8.2022, né aver mai presentato dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo.
Il Collegio ha superato il rilievo difensivo fondato sull’uso dell’espressione “territorio nazionale” contenuta nell’atto: pur facendo testualmente riferimento all’assenza dal territorio nazionale, è evidente che la situazione considerata dall’amministrazione fosse quella del prolungato allontanamento dal territorio dell’Unione. L’atto richiama in modo esplicito la pertinente disposizione e la documentazione posta a base della decisione, facendo riferimento alle pagine del passaporto dalle quali risulta un periodo di assenza dal territorio UE superiore a dodici mesi, compreso tra il 21.1.2020, data di consegna del passaporto dalle autorità marocchine, e il 1.6.2022, data di rientro attraverso la frontiera spagnola di Algeciras.
Tale ricostruzione è stata ulteriormente avvalorata dalle risultanze INPS, che comprovano l’assenza di attività lavorativa tra il 2009 e il 2022, con parziale sovrapposizione al periodo 2020-2022. In particolare, la prima contribuzione successiva al 13.3.2009 è riferita ad attività iniziata il 1.7.2022, ossia un mese dopo il rientro nel territorio dell’Unione, circostanza non contestata né in sede procedimentale né in giudizio. Su queste basi il Collegio ha ritenuto il provvedimento sufficientemente motivato, idoneo a consentire la ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto, e ha respinto il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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