Procedimento disciplinare militare, contestazione tardiva e regola di tempestività (TAR Trentino-Alto Adige n. 7 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola che impone di instaurare senza ritardo il procedimento disciplinare militare, di cui agli artt. 1397 e 1398 del D.Lgs. n. 66/2010, non pone un termine perentorio, ma sottopone l’esercizio del potere disciplinare a una generale clausola di tempestività, da valutare secondo ragionevolezza. Ne risponde l’Amministrazione, che deve allegare le concrete difficoltà istruttorie od organizzative idonee a giustificare l’indugio. Ove il fatto sia di immediata ed evidente rilevabilità e il ritardo dipenda da mere esigenze di trasfusione degli atti, la contestazione tardiva è illegittima e travolge l’intero provvedimento sanzionatorio. La regola opera sul piano sostanziale e processuale, e prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio difensivo.
Il Fatto
Un carabiniere di lungo corso, comandante di stazione, al termine di un breve periodo di malattia per un lieve infortunio riprende servizio. Nelle stesse ore riceve ordine di recarsi presso l’infermeria presidiaria per accertamenti sull’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e la dipendenza da causa di servizio. La comunicazione scritta giunge per e-mail quando è già in viaggio con l’auto di servizio, dopo aver avvisato il Nucleo Comando e la Centrale Operativa.
Nel frattempo svolge servizio e utilizza il mezzo militare per uno spostamento fuori sede senza la preventiva autorizzazione del superiore. Il Comandante di Compagnia redige rapporto disciplinare e propone la consegna di rigore; il Comando di Legione contesta gli addebiti e infligge la consegna semplice. Il ricorso gerarchico è respinto. Il militare impugna la sanzione davanti al giudice amministrativo, deducendo la tardività della contestazione e l’insussistenza dell’addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo temporale. Gli artt. 1397 e 1398 cod. ord. mil. impongono al superiore che rileva l’infrazione di far rapporto senza ritardo e al Comandante di corpo di instaurare con pari prontezza il procedimento. Si tratta di una clausola elastica, non di un termine perentorio, da leggere secondo i canoni di buona fede, correttezza e imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
La giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. IV, n. 1507/2018, Cons. Stato, sez. II, n. 6058/2020 e n. 1296/2020 — richiede che il potere disciplinare sia esercitato entro un lasso ragionevole, contemperando l’esigenza di ponderazione dell’Amministrazione con quella di consentire al militare una difesa effettiva. Il punto decisivo è l’onere allegativo che grava sull’Amministrazione.
Nel caso concreto il fatto era di agevole e immediata rilevabilità: il rientro in servizio, l’acquisizione dell’idoneità e il Foglio di Viaggio con l’indicazione del mezzo utilizzato. Le difficoltà istruttorie o organizzative che avrebbero ritardato l’azione disciplinare non sono state allegate né in sede gerarchica né in giudizio. L’irragionevole lunghezza degli intervalli impiegati per la trasfusione degli atti e la notifica viola la clausola di legge.
Il primo motivo è fondato. Il Collegio rigetta invece le istanze istruttorie, vertenti su circostanze pacifiche o genericamente formulate, e la censura di sproporzione, priva di adeguata argomentazione, rilevando che la violazione dei doveri di servizio è comunque accertata. Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati. Spese compensate.
Nota della Redazione
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