Potere regionale di annullamento del permesso edilizio limitato alle violazioni urbanistiche (TAR Toscana n. 1693 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere della Regione di annullare i permessi di costruire, previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, in quanto tale, non è coercibile dal privato. La Regione, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, può disciplinare modalità e termini del relativo esercizio e restringere il perimetro delle situazioni in cui il potere è esercitabile, selezionate in base alla gravità delle violazioni, senza incorrere in profili di irragionevolezza. Ove l’istanza non segnali alcuna violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, la determinazione regionale che nega l’avvio del procedimento è conforme alla normativa regionale. Il termine di conclusione del procedimento decorre dal completamento dell’attività istruttoria e il provvedimento che intervenga nel rispetto dei termini fissati dalla legge regionale è tempestivo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo confinante, hanno presentato alla Regione Toscana un’istanza ai sensi degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendo l’annullamento di due permessi di costruire rilasciati dal Comune per la realizzazione di un edificio residenziale. Nell’istanza hanno dedotto la decadenza del primo titolo per proroga illegittima, la difformità delle opere rispetto al progetto assentito e l’illegittimità del permesso in variante, per essere stato rilasciato su opere già eseguite e non conformi al regolamento edilizio.

La Regione ha riscontrato l’istanza rilevando che non era segnalata alcuna violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e che, pertanto, non ricorrevano le condizioni per l’avvio del procedimento. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 205 della l. reg. Toscana n. 65 del 2014, oltre alla tardività del provvedimento. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati e chiedendone il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato il primo motivo muovendo dalla ricostruzione dell’art. 205 della l. reg. Toscana n. 65 del 2014, che individua analiticamente le condizioni al ricorrere delle quali la Regione può esercitare le funzioni di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001. La disposizione regionale limita il potere di annullamento ai permessi di costruire rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e ricadenti in aree vincolate o incidenti su igiene, decoro e sanità pubblica.

Il TAR ha ritenuto che tale scelta rientri nella potestà legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, che trova fondamento negli artt. 114 e 120 della Costituzione e nei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, richiamando in proposito Cons. Stato, Sez. VII, n. 1536 del 2024. La restrizione del perimetro delle situazioni in cui il potere è esercitabile non è stata considerata irragionevole né esposta a profili di dubbia costituzionalità.

Il Collegio ha inoltre richiamato l’indirizzo per cui il potere regionale di annullamento del permesso di costruire costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, come tale, non è coercibile dal privato, citando Cons. Stato, Sez. II, n. 9146 del 2025. Da ciò discende che l’istante non vanta una posizione giuridica azionabile volta a imporre l’esercizio del potere.

Nel merito, il TAR ha verificato che la motivazione del diniego risulta conforme alla normativa regionale. Le censure prospettate nell’istanza — illegittimità delle proroghe, difformità rispetto al progetto, violazioni paesaggistiche e del regolamento comunale — esulano dall’ambito di intervento regionale, limitato alla violazione dello strumento urbanistico comunale. Il rigetto del primo motivo è fondato su tale rilievo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la tardività del provvedimento, trasmesso il 20 settembre 2021 a fronte di un’istanza del 28 giugno 2021. I termini fissati dall’art. 205 della l. reg. n. 65 del 2014 decorrono dal ricevimento della documentazione necessaria e dal completamento dell’attività istruttoria, cosicché l’atto è stato ritenuto tempestivo. Il ricorso è stato rigettato nel merito, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *