Cessazione della materia del contendere per ottemperanza tardiva alla sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2897 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da garantire al ricorrente. L’avvenuta satisfazione non elide, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’amministrazione, la quale, avendo ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio, è tenuta alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante la c.d. carta docente.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con nota depositata due giorni prima dell’udienza camerale, la ricorrente aveva dato atto che l’amministrazione aveva provveduto, sebbene tardivamente, a eseguire la sentenza, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente.
Da tale circostanza il TAR ha tratto la conseguenza che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento circa l’obbligo di provvedere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, quando il ricorso non presenta più alcuna utilità per il ricorrente, il giudice dichiara il venir meno della lite.
Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato il profilo temporale dell’esecuzione: l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. Ne è derivata la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge, in applicazione del principio per cui la soccombenza va apprezzata con riguardo al momento della instaurazione del giudizio.
Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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