Scheda valutativa militare sindacabile solo per manifesta illogicità (TAR Toscana n. 1691 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici del personale militare contengono valutazioni sintetiche delle qualità professionali, morali e attitudinali e costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Essi sono pertanto sindacabili in sede giurisdizionale soltanto in presenza di manifesta illogicità, evidente contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore nei presupposti, restando preclusa al giudice amministrativo la sostituzione della propria valutazione di merito. L’obbligo di motivazione della scheda è assolto attraverso le aggettivazioni e i giudizi sintetici espressi nelle singole sezioni, senza necessità di richiamare specifici episodi o sanzioni disciplinari. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, il revisore può discostarsi dal giudizio del compilatore, purché ne motivi il dissenso.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in ferma volontaria addetto alla mensa di un Reggimento, ha impugnato la scheda valutativa n. 5 relativa al periodo dal 28 febbraio 2022 al 24 ottobre 2022, redatta per variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore a seguito di trasferimento. Il compilatore, comandante del reparto, aveva espresso un giudizio complessivamente favorevole, attribuendo la qualifica finale di “nella media”.

In sede di revisione, il comandante della Compagnia aveva manifestato non concordanza su alcune voci analitiche e sul giudizio finale, evidenziando lacune nelle capacità morali, militari e professionali, il perseguimento di fini personali a discapito del servizio e l’inosservanza delle direttive gerarchiche. La qualifica veniva così riformulata in “inferiore alla media”. Il militare ha dedotto tre motivi, tutti incentrati sull’illegittimità del giudizio del revisore, sull’insufficienza della motivazione e sull’incoerenza tra voci analitiche e qualifica finale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato sui documenti caratteristici è circoscritto alla verifica di coerenza e ragionevolezza del percorso valutativo, senza possibilità di rivalutazione nel merito, citando TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6775 del 2024 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5494 del 2017.

Quanto alla carenza di motivazione, il revisore non si è limitato a un dissenso apodittico, ma ha articolato un giudizio di non concordanza su specifiche voci analitiche e sulla valutazione complessiva, indicando lacune e condotte ritenute sintomatiche di rendimento non adeguato. Il Collegio ha ricordato che la scheda non deve contenere un elenco analitico di fatti, poiché le aggettivazioni delle varie sezioni costituiscono esse stesse la motivazione del giudizio finale, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1832 del 2019 e TAR Friuli-Venezia Giulia n. 278 del 2025.

È stata respinta la censura fondata sull’assenza di sanzioni disciplinari nel periodo: la valutazione caratteristica esprime un apprezzamento complessivo del rendimento e non presuppone la previa contestazione di addebiti. Parimenti infondato il raffronto con i precedenti documenti caratteristici, poiché le valutazioni sono autonome e riferite ai singoli periodi di osservazione, senza che una flessione imponga un obbligo di motivazione rafforzata.

Sul dissenso del revisore, il Collegio ha richiamato l’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 213/2002, che consente all’autorità superiore di discostarsi dal giudizio del compilatore subordinando tale facoltà all’obbligo di motivazione. Nel caso concreto tale onere è stato assolto, con esplicitazione delle ragioni del differente apprezzamento. Né al giudizio del compilatore può riconoscersi carattere necessariamente prevalente per il solo fatto di provenire dal superiore diretto.

Infine, il Tribunale ha escluso la dedotta incoerenza tra voci analitiche, giudizio complessivo e qualifica finale, ravvisando un rapporto di consequenzialità logica. Le doglianze, in definitiva, non hanno evidenziato profili di illogicità o travisamento, ma si sono risolte nella richiesta di una rivalutazione nel merito, estranea al sindacato giurisdizionale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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