Cessazione della materia del contendere per intervenuto accreditamento della carta docente (TAR Lombardia n. 2703 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme dovute per effetto della sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che deve essere pronunciata secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso non incide sulla fondatezza della pretesa azionata. La liquidazione del quantum debeatur deve essere operata tenendo conto dell’impegno professionale effettivamente richiesto, con particolare riferimento alle controversie di natura seriale, nelle quali non emergono specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia n. 249/2025, passata in giudicato, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta docente in favore di due docenti, per gli anni scolastici indicati nel provvedimento. A seguito della notifica della sentenza con richiesta di adempimento, l’Amministrazione era rimasta inerte, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva ad accreditare le somme dovute sulla carta docente, come dedotto dalla parte ricorrente, la quale chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso in ottemperanza.
Nel merito, ha preso atto dell’avvenuto accreditamento delle somme dovute, dichiarando la cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta della stessa parte ricorrente. Sul punto, il Tribunale ha precisato che l’adempimento sopravvenuto non elide la necessità di una pronuncia sulle spese.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente, in quanto l’esito favorevole per i ricorrenti era già definito dalla sentenza ottemperata e l’inadempimento aveva reso necessario il ricorso. Ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331, in tema di cessazione della materia del contendere, e del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, con riguardo all’entità delle somme da liquidare.
La liquidazione è stata operata nella misura di euro 800,00 per compensi e spese, oltre accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, vertendo l’unica questione sull’esecuzione di una sentenza in materia di carta docente, senza la necessità di esaminare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Le spese sono state distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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