Il diniego di VIA regge nonostante l’incostituzionalità della norma regionale (TAR Sardegna n. 432 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale, sopravvenuta alla conclusione del procedimento, non determina l’illegittimità del provvedimento di diniego di valutazione di impatto ambientale quando il giudizio negativo trovi autonomo e sufficiente fondamento in parametri di tutela di rango statale, quali quelli derivanti dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.lgs. n. 199/2021. Nei procedimenti di VIA, il ritardo nell’adozione dei pareri endoprocedimentali non determina la formazione del silenzio-assenso, essendo prevista una sequenza procedimentale speciale che garantisce la conclusione espressa del procedimento mediante l’esercizio del potere sostitutivo. Il giudizio di VIA costituisce valutazione complessiva e unitaria, non riconducibile a una sommatoria aritmetica delle singole valutazioni settoriali, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per errori manifesti, illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 108 del 5 marzo 2025, con cui era stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale su un progetto di impianto fotovoltaico agrivoltaico della potenza di 34,49 MW, da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini, unitamente ai pareri endoprocedimentali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, nonché agli atti presupposti, tra cui le note delle Soprintendenze competenti e le osservazioni della Regione Sardegna.
La ricorrente, sostenendo la tardività dei pareri e la conseguente formazione del silenzio-assenso, censurava altresì la motivazione del diniego, l’applicazione della legge regionale Sardegna n. 20/2024, poi dichiarata in parte incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025, e l’abnormità delle valutazioni tecniche negative formulate dalla Commissione e dalla Soprintendenza su singole componenti ambientali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di VIA, rilevando che l’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 prevede un meccanismo di conclusione espressa del procedimento tramite l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia, in coerenza con gli artt. 8, 8-bis e 9 della Direttiva 2011/92/UE. Il ritardo nei pareri, pertanto, non ne determina l’inefficacia né la nullità.
Sul vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la motivazione del provvedimento finale può essere resa per relationem ai pareri istruttori, purché questi siano chiari e conoscibili. Nel caso di specie, l’adesione del MASE ai pareri negativi della Commissione e della Soprintendenza costituisce esercizio della funzione valutativa, non abdicazione, non essendovi discostamento dalle risultanze istruttorie.
In merito alla rilevanza della dichiarazione di incostituzionalità della L.R. Sardegna n. 20/2024, il TAR ha affermato che la valutazione di interferenza del progetto con il patrimonio culturale e paesaggistico trova autonomo fondamento nella normativa statale, in particolare nel vincolo di 500 metri dal Tempio a megaron di Sa Spadula, dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004. La legge regionale ha assunto valenza meramente ricognitiva, sicché la sua caducazione non incide sul provvedimento impugnato.
Quanto alle censure rivolte al parere della Commissione Tecnica, il Collegio ha precisato che il giudizio di VIA è unitario e complesso e che le valutazioni favorevoli su alcune componenti non impongono un esito positivo. Ha altresì escluso l’obbligo di richiedere ulteriori integrazioni istruttorie, gravando sul proponente l’onere di dimostrare la compatibilità ambientale dell’opera; la mancata produzione di studi completi, come il monitoraggio della gallina prataiola o le indagini geotecniche, ha legittimato il giudizio di “non valutabilità”.
Il richiamo ai “18 impianti eolici” è stato qualificato come mero refuso testuale, inidoneo a inficiare il giudizio tecnico fondato sugli impianti realmente esistenti. Infine, il TAR ha ribadito che le censure sulla valutazione della Soprintendenza si risolvono in una critica sostitutiva del giudizio tecnico, non sindacabile in assenza di vizi sintomatici di eccesso di potere. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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