Il danno erariale da interruzione del sinallagma per esercizio illecito di pubbliche funzioni va quantificato in via equitativa anche in misura percentuale delle retribuzioni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 121 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da violazione del nesso sinallagmatico costituisce una figura sintomatica del più ampio danno da disservizio erariale, configurabile in tre distinte accezioni: danno da disservizio in senso stretto, caratterizzato dalla mancata prestazione del servizio pubblico o da attività svolta in contrasto con le sue qualità essenziali; danno da rottura del sinallagma per omessa erogazione totale della prestazione lavorativa; e danno da “servizio apparente”, ove l’attività istituzionale viene “sviata” a fini egoistici del dipendente. In tale ultima ipotesi, il danno va accertato con riferimento ai canoni tipici della funzione esercitata, tenendo conto del collegamento teleologico del potere con il fine istituzionale; la prestazione, ancorché resa, è priva di utilità per l’amministrazione e può essere liquidata in via equitativa anche in misura percentuale delle retribuzioni corrisposte nel periodo in cui l’illecito fu commesso. La disciplina di cui all’art. 66 del codice di giustizia contabile non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore del codice, per espressa previsione dell’Allegato 3, art. 2, comma 2.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia aveva convenuto in giudizio tre funzionari dell’INAIL, preposti all’Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale, per aver concorso a disporre indebiti pagamenti in favore di imprese private per prestazioni in tutto o in parte mai eseguite, cagionando un danno complessivo di oltre cinquecentomila euro. La domanda comprendeva tre voci: danno diretto da pagamenti indebiti, danno da disservizio e danno da violazione del nesso sinallagmatico, parametrato alle retribuzioni corrisposte nel periodo degli illeciti.
La sentenza di primo grado aveva rideterminato il danno da pagamenti indebiti e lo aveva imputato ai convenuti, in solido o singolarmente; aveva rigettato la domanda per danno da disservizio per mancanza di prova, ma aveva accolto la posta relativa alla violazione del nesso sinallagmatico, quantificandola nella misura del 5% delle retribuzioni. Avverso tale decisione proponevano appello i due funzionari, e appello incidentale la Procura regionale per il rigetto del danno da disservizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione II d’appello ha dichiarato in via preliminare la contumacia di uno degli appellati e ha scrutinato l’eccezione di prescrizione sollevata da uno degli appellanti, rigettandola. Ha escluso l’applicazione dell’art. 66 del codice di giustizia contabile ai fatti anteriori all’entrata in vigore del codice (7 ottobre 2016), in forza dell’Allegato 3, art. 2, comma 2, che ne esclude l’efficacia retroattiva, e ha ritenuto tempestiva la seconda messa in mora inviata il 18.03.2020, rispetto alla prima del 30.06.2015, con conseguente rispetto del credito erariale fino alla notifica dell’atto di citazione.
Nel merito, la Corte ha respinto le censure relative al danno da pagamenti indebiti, escludendo la configurabilità del diverso danno da tangente e confermando che le contestazioni riguardavano esborsi sostenuti in assenza di valida procedura di spesa, per operazioni inesistenti o per doppi pagamenti. Ha ritenuto indifferente la circostanza che uno degli appellanti fosse un semplice operatore amministrativo, poiché l’inserimento dei dati nel sistema era condizione necessaria per il perfezionamento della spesa e l’imputabilità oggettiva del danno non è esclusa dalla vidimazione successiva di altri soggetti.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha valorizzato la sentenza penale di primo grado che aveva condannato il dipendente per i reati di falso e truffa, rilevando che gli indizi gravi, precisi e concordanti dimostravano la volontà di alterare il procedimento di spesa. Ha altresì richiamato il principio per cui il passaggio in giudicato della statuizione penale sul risarcimento preclude al giudice civile di rimettere in discussione il titolo della responsabilità.
In relazione al danno da violazione del nesso sinallagmatico, la Corte ha ricostruito le tre figure sintomatiche del danno da disservizio, inquadrando la fattispecie nel danno da esercizio illecito di pubbliche funzioni (“servizio apparente”), ove la prestazione è resa ma “desostanziata”, priva di utilità per l’amministrazione. Ha confermato la quantificazione equitativa del 5% delle retribuzioni, ritenendola congrua rispetto al 30% richiesto dalla Procura. Ha infine respinto l’appello incidentale della Procura sul danno da disservizio in senso stretto, difettando la prova dell’effettivo costo aggiuntivo sostenuto dall’istituto per le attività di verifica straordinaria.
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Nota della Redazione
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