Indennità di volo del militare aeronavigante inclusa nella base del decimo (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 68 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria del militare che abbia svolto attività di aeronavigazione o di volo e abbia percepito le relative indennità, quando sia liquidata con il metodo cd. decimista ai sensi dell’art. 67, quarto comma, del d.P.R. n. 1092/1973, deve essere calcolata applicando l’aumento di un decimo sulla pensione normale comprensiva delle indennità di aeronavigazione e di volo. Il combinato disposto degli artt. 52, 54, 59 e 60 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1869 del codice dell’ordinamento militare impone di includere tali indennità nella base pensionabile prima dell’applicazione del metodo decimale. È irrazionale e discriminatorio ammettere il computo delle indennità solo con il metodo percentualista e non anche con quello decimista, perché si perverrebbe alla perdita di ogni beneficio per i militari aeronaviganti con infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, Tenente Colonnello pilota dell’Esercito Italiano cessato dal servizio a domanda con un’anzianità contributiva utile di anni 41, mesi 7 e giorni 6, ha adito la Sezione giurisdizionale lamentando che il proprio trattamento di quiescenza era stato rideterminato dall’Inps in misura inferiore a quella spettante, con una perdita annua di € 1.168,70.

Concessa nel 2015 la pensione ordinaria di anzianità e poi, nel 2016, la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria per tre infermità dipendenti da causa di servizio, liquidata in € 84.913,17, l’Istituto con determina del 2023 aveva annullato e sostituito quel provvedimento rideterminando la PPO in € 83.745,00, con la motivazione dell’avvenuta applicazione dell’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014. Il ricorrente ha chiesto il ripristino del trattamento già liquidato nel 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto ricostruito la quantificazione della pensione normale spettante al militare. Poiché al 31/12/1995 l’anzianità superava i diciotto anni, il calcolo seguiva il sistema retributivo fino al 31/12/2011 e quello contributivo per il periodo successivo, per effetto dell’art. 24, secondo comma, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. La verifica del doppio calcolo imposta dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 ha confermato che la PAL calcolata con il sistema misto, pari a € 77.193,79, era inferiore a quella calcolata con il metodo retributivo puro per l’intero periodo, pari a € 77.672,51.

Da ciò la Corte ha tratto una prima conclusione: la motivazione ufficiale della riliquidazione del 2023 non corrispondeva alla realtà dei fatti, perché nessuna necessità di rideterminazione si poneva a seguito della verifica del doppio calcolo. La reale ragione della riduzione era la modifica della procedura di calcolo della PPO, che nel 2016 aveva incluso l’indennità di aeronavigazione nella pensione normale da aumentare di un decimo, mentre nel 2023 era stata corretta escludendola dall’importo da incrementare.

Il punto decisivo è stato quindi individuato nell’esclusione, da parte dell’ente previdenziale, dell’indennità di volo dal computo della pensione normale prima dell’applicazione del metodo decimale. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 2/2005/QM, che ha enunciato il principio di assorbimento della pensione normale nella pensione privilegiata, il giudice ha osservato che la pensione normale assorbita era costituita dalla PAL del sistema misto, aumentata delle indennità di aeronavigazione computate ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1869 del COM.

La Corte ha poi valorizzato la disciplina dell’art. 74 del d.P.R. n. 1092/1973, che per il metodo percentualista prevede regole specifiche di computo delle indennità in esame: tale disciplina risponde alla ratio di assoggettare le indennità di aeronavigazione allo stesso trattamento delle basi pensionabili, applicando ad entrambe le stesse percentuali. La medesima logica deve guidare l’interprete nel definire il concetto di “pensione normale aumentata di un decimo” del quarto comma dell’art. 67: la pensione normale degli aeronaviganti non può che essere quella comprensiva della maggiorazione spettante a questa categoria.

Il giudice ha respinto la tesi dell’Istituto, secondo cui sarebbe illogico riconoscere il computo delle indennità solo con il metodo percentualista e non anche con quello decimista, perché in tal modo i militari aeronaviganti con infermità dipendenti da causa di servizio perderebbero ogni beneficio, avendo diritto esclusivamente alla PPO calcolata al netto delle indennità di volo. Una simile lettura introdurrebbe disparità di trattamenti tra soggetti con uguali caratteristiche previdenziali, sol perché assoggettati all’uno o all’altro metodo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento della PPO di € 84.913,17 dall’1/6/2015, corresponsione delle differenze dei ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’importo differenziale ai sensi dell’art. 167, terzo comma, C.G.C., con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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