Obbligo di allegazione della documentazione giustificativa della spesa nei rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 170 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Funzionario delegato è tenuto a presentare all’ufficio di controllo competente i rendiconti amministrativi corredati della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123. La trasmissione delle note di osservazione mediante la piattaforma Si.Co.Ge./Spese costituisce modalità idonea e corretta, individuata dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 18 dell’8 giugno 2016, e realizza il contraddittorio con l’amministrazione. Nessuna norma condiziona la validità delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni all’uso della posta elettronica certificata, poiché il Codice dell’amministrazione digitale ammette modalità alternative, richiedendo unicamente la verificabilità della provenienza. L’omessa o parziale allegazione della documentazione non è giustificata dalla modalità di trasmissione delle osservazioni. Le osservazioni della Ragioneria devono, a loro volta, individuare con certezza la fattispecie concreta e descrivere in modo compiuto e univoco la criticità, con richiamo alla norma asseritamente violata.

Il Fatto

La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila comunica il mancato discarico dei rendiconti relativi ai capitoli n. 5658, n. 7434, n. 7435 e n. 8099 dell’esercizio 2020 del Ministero della cultura, riferibili al Funzionario delegato individuato nella Direzione regionale Musei dell’Abruzzo (già Polo museale dell’Abruzzo), per mancato riscontro alle osservazioni formulate.

Il Magistrato istruttore invita il Funzionario delegato a trasmettere le proprie deduzioni e la documentazione pertinente. La Direzione regionale deduce l’evoluzione della propria struttura organizzativa e contesta la modalità di trasmissione delle note di osservazione, affermando di averle rinvenute solo sulla piattaforma Si.Co.Ge. e non al protocollo informatico. La questione giunge così alla Sezione di controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta preliminarmente l’eccezione del Funzionario delegato sulla modalità di trasmissione delle osservazioni. Il rilievo non è rilevante: la trasmissione delle note da parte del Magistrato istruttore ha comunque realizzato il contraddittorio, e lo stesso Funzionario conferma di averle ricevute sulla piattaforma.

Nessuna norma condiziona la validità della comunicazione all’uso della posta elettronica certificata. L’art. 47, comma 1, del d. lgs. n. 82 del 2005 menziona, accanto alla posta elettronica, la cooperazione applicativa e richiede, ai fini della validità, la verificabilità della provenienza. La ricezione degli atti sulla piattaforma e poi tramite PEC esclude qualsiasi nullità, peraltro non prevista da alcuna norma.

La circolare n. 18 dell’8 giugno 2016 della Ragioneria generale dello Stato individua proprio nel sistema SICOGE/SPESE la modalità di gestione dei rendiconti di contabilità ordinaria e della fase di osservazione, prevedendo la dematerializzazione del fascicolo e la sua conservazione per un periodo non inferiore a dieci anni. Ne deriva che la documentazione, se inserita, sarebbe stata disponibile.

Nel merito, la Sezione rileva che il Funzionario delegato ha trasmesso solo parte della documentazione giustificativa. Va stigmatizzata la mancata allegazione di tutta la documentazione della spesa, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 123 del 2011. La trasmissione parziale non è giustificata dalla tardiva conoscenza delle osservazioni, poiché la gestione integrale del fascicolo avviene sulla piattaforma.

La Sezione formula inoltre un monito alla Ragioneria: le osservazioni devono individuare correttamente la fattispecie concreta e descrivere la criticità in modo compiuto e univoco, con espresso richiamo alla norma asseritamente violata. Su questa base accerta la fondatezza delle osservazioni sul mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione integrale, con l’eccezione del capitolo 8099, O.A. 502, Titolo 11, ed esclude la fondatezza delle osservazioni relative al capitolo 7434, O.A. 86, Titolo 1, al capitolo 5658, O.A. 1, Titolo 14, e a quella genericamente formulata sul frequente ricorso alle procedure d’urgenza. Invita la Direzione regionale al pieno rispetto dell’obbligo di allegazione e la Ragioneria alla corretta formulazione delle osservazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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