Accesso difensivo agli atti del fermo e silenzio della riscossione (TAR Trentino-Alto Adige n. 85 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 è assistito da una tutela preminente, quale corollario del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. L’interesse ostensivo connesso alla necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici prevale sugli interessi pubblici e privati eventualmente antagonisti. Esso è riconosciuto indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da tutelare e dalla rilevanza o pertinenza dei documenti ai fini del giudizio. Né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono svolgere ex ante alcuna valutazione di ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto, dovendosi la relativa valutazione apprezzare nel giudizio di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. È pertanto illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso quando la parte abbia esplicitato in modo puntuale la finalità defensionale dell’esigenza conoscitiva.
Il Fatto
Il ricorrente, a seguito di visura al Pubblico Registro Automobilistico, apprendeva dell’iscrizione di un fermo amministrativo sul proprio veicolo ad opera di una società di riscossione. Per il tramite del difensore chiedeva, con Pec dell’1.02.2026, l’accesso agli atti sottostanti al fermo, incluse ingiunzioni e intimazioni di pagamento, preavviso di fermo e relate di notificazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990. L’istanza era motivata dall’esigenza di far accertare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia delle pretese creditorie e l’illegittimità del fermo.
Decorsi inutilmente trenta giorni, si formava il silenzio rigetto a mente dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Il ricorrente proponeva quindi ricorso, notificato il 23.03.2026 e depositato il 24.03.2026, articolando un unico motivo di violazione degli art. 22 della legge n. 241/1990, dell’art. 2 d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, oltre che dell’art. 24 della Costituzione. La società intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura dell’istanza come accesso difensivo, volto a documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Richiamando i propri precedenti, resi anche nei confronti della stessa società per vicende analoghe, il Collegio afferma che l’ordinamento riconosce a tale forma di accesso una tutela preminente, prevalendo l’interesse perseguito sugli interessi contrapposti.
Il legislatore ha operato ab origine una valutazione di prevalenza dell’interesse ostensivo, ove connesso alla difesa dei propri interessi giuridici, rispetto agli interessi pubblici e privati antagonisti. L’accesso trova così fondamento nei principi costituzionali in materia di diritto alla difesa in giudizio, di cui costituisce corollario.
Tale preminenza si desume da una duplice circostanza: l’accesso prevale su altri contrapposti interessi ed è accordato indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da curare o difendere, nonché dalla rilevanza e pertinenza dei documenti ai fini del giudizio. La concreta valutazione va apprezzata nel giudizio di merito e non è rimessa né all’amministrazione né al giudice adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; costoro non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione su ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 4 del 2021.
Su queste basi il silenzio della società è illegittimo: il ricorrente ha adeguatamente rappresentato le proprie esigenze difensive, esplicitando la finalità di contestare gli atti emanati e i relativi presupposti nelle sedi opportune. Non rileva la successiva richiesta di compilare un modulo, perché i contenuti richiesti erano già compiutamente presenti nell’istanza originaria, come chiarito da Cons. Stato n. 4478 del 2023.
Non ravvisandosi alcuna fattispecie impeditiva di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990, il ricorso è accolto. Il Tribunale annulla il silenzio rigetto, accerta e dichiara il diritto all’accesso e ordina alla società di rendere disponibile la documentazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con spese a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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