Opere fognarie e competenza esclusiva dell’ingegnere nelle migliorie ingegneristiche (Cons. Stato n. 10030 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le soluzioni migliorative offerte in una gara di lavori pubblici che implicano progettazione, calcolazioni, dimensionamenti e verifiche tecniche di opere viarie, idraulico-fognarie ed elettriche non costituiscono mere migliorie, ma attività riservate in via esclusiva alla professione di ingegnere. La ripartizione delle competenze tra ingegneri e architetti, risultante dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, resta in vigore e si applica anche alle offerte tecniche delle gare pubbliche. La competenza concorrente degli architetti è limitata all’edilizia civile e agli impianti strettamente connessi a edifici; le opere di urbanizzazione primaria non connesse a singoli fabbricati spettano all’ingegnere. Ne consegue la legittimità dell’esclusione dell’offerta sottoscritta da un professionista non abilitato. La clausola di gara che impone la firma di un tecnico abilitato non è illegittima, perché l’individuazione del professionista dipende dalla natura concreta degli interventi proposti.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta da un Comune per la realizzazione della rete fognaria del centro urbano. L’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva soluzioni migliorative articolate su più sub-criteri, tutte sottoscritte da architetti anziché da un ingegnere.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, deducendo la violazione del disciplinare di gara, che a pena di esclusione richiedeva la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tecnico abilitato iscritto a un albo professionale. Il TAR accoglieva il ricorso e respingeva quello incidentale dell’aggiudicataria. Proponevano appello sia il consorzio aggiudicatario sia il Comune; la Sezione disponeva verificazione tecnica per accertare la reale natura delle migliorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione aderisce alle conclusioni del verificatore, che ha qualificato parte rilevante degli interventi aggiuntivi come vere e proprie attività progettuali. Il cambio dei diametri e dei materiali delle tubazioni, gli sfioratori fognari aggiuntivi, la stratigrafia delle sedi stradali e la sostituzione degli impianti di illuminazione richiedono studi, calcoli e verifiche di competenza esclusiva degli ingegneri. Non si tratta, quindi, di semplici completamenti del progetto posto a base di gara.
Il Collegio conferma l’attualità della ripartizione delle competenze professionali. Gli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925 sono mantenuti in vigore dall’art. 1 del d.P.R. n. 328/2001 e restano compatibili con il nuovo assetto degli studi. La competenza concorrente di architetti e ingegneri opera solo nell’edilizia civile e per gli impianti connessi a fabbricati. Le opere di urbanizzazione primaria — viabilità, acquedotti, condotte fognarie, impianti di illuminazione — appartengono invece all’ingegnere, salvo che siano pertinenza di singoli edifici civili. La Sezione richiama i propri precedenti Cons. Stato n. 5012 del 2019 e n. 1550 del 2013.
Ne deriva il rigetto del primo motivo dell’appello del consorzio. La previsione del disciplinare non impone un obbligo astratto e generalizzato di firma dell’ingegnere su tutta l’offerta: l’adempimento è legato alla natura reale dei singoli interventi aggiuntivi. Per la stessa ragione è respinta l’eccezione di illegittimità della clausola espulsiva, per difetto dei presupposti.
Quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa indeterminatezza dell’offerta della controinteressata, il Collegio ritiene la doglianza frutto di una lettura parcellizzata delle soluzioni proposte. Valutata nel suo complesso, l’offerta descrive caratteristiche, rendimenti e risparmi degli impianti. Il rinvio alla direzione dei lavori per l’accettazione delle forniture è coerente con l’art. 6, quinto comma, del d.m. n. 49/2018. La valutazione di idoneità tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta abnormità.
L’appello del Comune è respinto sul primo motivo per le medesime ragioni. Quanto al danno curriculare, la sentenza impugnata non applica alcuna percentuale fissa del 10% della base d’asta: demanda alla stazione appaltante una proposta di quantificazione ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., ancorata alla prova documentale. Il vulnus lamentato non sussiste. Le spese seguono la soccombenza solidale delle appellanti.
Nota della Redazione
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