Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dopo pronuncia di illegittimità costituzionale (TAR Molise n. 321 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che fondava la propria prospettazione, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue alla volontà inequivoca della parte, manifestata per atto del proprio legale rappresentante, di non coltivare il ricorso, senza che rilevi la fondatezza o meno delle originarie censure. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate, su istanza della ricorrente e in assenza di opposizione delle altre parti, che si rimettano alla valutazione del giudice.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego di autorizzazione paesaggistica, emesso dal Comune, per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento su terreni di sua proprietà, nonché gli atti presupposti, tra cui il parere negativo della Soprintendenza e il parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, e impugnava altresì il piano paesistico regionale nella parte in cui classificava l’area in zona A2N2, assoggettandola a un vincolo di intrasformabilità.
Il ricorso si fondava sulla possibilità di accedere ai benefici premiali della legge regionale sul “piano casa”. La domanda cautelare era stata rigettata. Con ordinanza presidenziale, le parti erano state invitate a dichiarare la persistenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la società ricorrente, con atto depositato, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 163 del 27 luglio 2023, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L.R. Molise n. 7/2022, con conseguente impossibilità di accedere ai benefici premiali della legge regionale n. 30/2009.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale aveva eliminato il presupposto normativo su cui si basava l’interesse della ricorrente a contestare gli atti impugnati. All’udienza pubblica, il difensore della società aveva ribadito la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale, preso atto della volontà manifestata dalla società ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendovi più alcuna utilità concreta per la parte nella definizione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio, considerata l’istanza della ricorrente di compensazione e la mancata opposizione delle controparti, che si erano rimesse alla valutazione del giudice, ha disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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