Trasferimento per gravi motivi incompatibile con l’accesso programmato (TAR Puglia n. 1047 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per gravi motivi disciplinato dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 non consente di derogare al sistema dell’accesso programmato a livello nazionale. Costituisce presupposto ineludibile dell’ammissione ad anni successivi al primo la disponibilità di posti, cui lo studente ha già concorso senza collocarsi in posizione utile. La norma, essendo eccezionale, è di stretta interpretazione e presuppone la domanda al rettore dell’università presso cui lo studente è iscritto, sicché non si applica al trasferimento “in entrata” richiesto all’ateneo di destinazione da una facoltà estera. Il diniego fondato su tale incompatibilità è immune dalle censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un’università spagnola, ha chiesto all’Università degli Studi di Bari il trasferimento per gravi motivi di salute, dovendo proseguire il percorso terapeutico in Italia. Aveva in precedenza partecipato alla procedura per il rilascio del nulla osta al passaggio, collocandosi in posizione non idonea.

L’ateneo ha respinto l’istanza, richiamando il parere del Ministero secondo cui i gravi motivi non incidono sulla disciplina del numero programmato. Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, deducendo incompetenza dell’organo, violazione dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La domanda cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sull’incompetenza. Il Rettore ha delegato il dirigente della ripartizione competente ad autorizzare le iscrizioni ad anni successivi oltre i termini, e comunque il diniego definitivo reca la firma congiunta del dirigente delegato e del direttore generale; la nota precedente ha carattere meramente interlocutorio.

Nel merito, il Tribunale ritiene dirimente il rilievo già espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare: il trasferimento per gravi motivi è incompatibile con il sistema delle facoltà a numero programmato a livello nazionale. Di tale trasferimento non si può prescindere dal presupposto della disponibilità di posti per l’iscrizione ad anni successivi al primo, cui il ricorrente aveva già concorso classificandosi in posizione non utile in una graduatoria rimasta inoppugnata.

La stessa istanza va ricondotta a quella ipotesi, con la conseguenza che i gravi motivi non possono esplicare alcun effetto derogatorio rispetto alla normativa speciale sull’accesso programmato. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui non possono essere alterati i criteri fissati dal legislatore, volti a contemperare l’offerta formativa con la potenzialità ricettiva delle strutture.

Un ulteriore e autonomo argomento conforta la decisione. L’art. 9 r.d. n. 1269/1938, norma eccezionale di stretta interpretazione, ha rilievo solo nazionale e presuppone la domanda al rettore dell’università presso cui lo studente è iscritto, ossia una mobilità “in uscita”. Non si applica quindi alla fattispecie, in cui il trasferimento è richiesto “in entrata” all’ateneo di destinazione, in deroga alle ordinarie procedure, da una facoltà estera.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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