Preavviso di rigetto generico e diniego di porto d’armi (TAR Liguria n. 948 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto che non espone i motivi ostativi riscontrati in istruttoria è inidoneo ad assolvere la funzione di garanzia della partecipazione procedimentale. Il provvedimento conclusivo di diniego non può introdurre un portato motivazionale nuovo rispetto alle ragioni rappresentate nel preavviso. Poiché il rilascio del porto d’armi integra un’attività ampiamente discrezionale, non opera la deroga dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’atto vincolato, con la conseguenza che l’omissione o la genericità del preavviso determina l’annullamento del provvedimento senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio il risultato comunque dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente lavora nel settore della sicurezza privata dal 2007 e dal gennaio 2020 svolge l’attività di guardia giurata particolare. Il datore di lavoro, dovendo impiegarlo in mansioni che richiedono il possesso di un’arma, ha chiesto alla Prefettura il rilascio in suo favore della licenza di porto di pistola. L’istanza è stata respinta con richiamo a un precedente decreto di diniego.

Impugnato quel provvedimento, il TAR Liguria ha accolto il ricorso e ha imposto all’Autorità di pubblica sicurezza di rinnovare il procedimento, attualizzando il giudizio di affidabilità e, ove negativo, di indicare i motivi ostativi acquisendo le osservazioni dell’interessato. L’azione di ottemperanza è stata dichiarata inammissibile. Nel frattempo il ricorrente ha cambiato datore di lavoro ed è stata presentata una nuova istanza di porto d’armi, rigettata dalla Prefettura previa comunicazione di motivi ostativi. Contro tale rigetto è proposto il ricorso, per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, mancata attualizzazione del giudizio di affidabilità ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. Nel preavviso di rigetto l’Amministrazione non ha indicato alcun riferimento ai motivi ostativi emersi in istruttoria. L’atto è quindi totalmente inidoneo ad assolvere la sua funzione, che è quella di garantire la corretta e piena esplicazione della partecipazione procedimentale, non riducibile a una garanzia meramente formale né a una scatola vuota.

Da ciò deriva che il provvedimento finale reca un portato motivazionale del tutto nuovo rispetto alle ragioni non esplicitate, nemmeno in parte, nel preavviso. Il contenuto sostanziale del diniego deve invece inscriversi nello schema delineato dal preavviso di rigetto, secondo il principio più volte affermato dal Consiglio di Stato.

Il TAR richiama poi l’intervento del d.l. n. 76/2020, che modificando l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 ha chiarito che l’omissione del preavviso non invalida il provvedimento solo in caso di attività vincolata. Il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi determina perciò l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato è, per tradizionale qualificazione, di natura ampiamente discrezionale. Non ricorre dunque l’ipotesi dell’atto vincolato che avrebbe potuto giustificare la deroga. L’annullamento per il vizio procedimentale comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi.

L’atto è annullato. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza rispettando un modulo procedimentale che garantisca l’effettiva partecipazione: in caso di preavviso di rigetto dovranno essere esposte dettagliatamente le ragioni della valutazione, così che l’istante possa compiutamente prendere posizione. Le spese sono compensate in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre la liquidazione degli onorari avverrà con separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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