Preavviso di rigetto e motivi ostativi nuovi nel provvedimento finale (TAR Veneto n. 491 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di preavviso di rigetto, i motivi ostativi enunciati nella comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 circoscrivono l’oggetto della motivazione del provvedimento conclusivo. Il diniego definitivo non può sorreggersi su ragioni del tutto nuove, non prospettate né enucleabili dal preavviso. Non è sufficiente, a integrare una mera specificazione, il passaggio dalla contestazione dell’assenza della documentazione alla contestazione di un vizio formale di sottoscrizione della medesima documentazione riconosciuta esistente: si tratta di un cambio del paradigma valutativo, fondato su un diverso presupposto di fatto. Ne consegue la violazione dell’art. 10-bis e la necessità di rinnovare l’interlocuzione procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa a un bando regionale approvato con DGR n. 1510 del 2 novembre 2021, nell’ambito del Programma di Sviluppo e Coesione Veneto, per contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare. La domanda di sostegno è corredata dalla documentazione richiesta, tra cui le dichiarazioni dei fornitori sulla rispondenza dei beni ai processi di “Transizione 4.0”, rilevanti per il punteggio di priorità ai sensi del criterio A.

Con comunicazione del 30 marzo 2022, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, AVEPA manifesta l’intenzione di non riconoscere il punteggio, evidenziando la mancata presentazione della documentazione idonea. La società presenta osservazioni l’8 aprile 2022, deducendo di avere già prodotto le dichiarazioni con la domanda e depositandole nuovamente in forma sottoscritta. Con determinazione del 7 giugno 2022, AVEPA conferma il diniego, ritenendo le dichiarazioni originarie prive della sottoscrizione del dichiarante e dunque non riconducibili ai fornitori. La domanda è dichiarata ammissibile ma non finanziabile per esaurimento della dotazione. La società impugna gli esiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, assorbente. Il preavviso di rigetto è preordinato ad assicurare un effettivo contraddittorio procedimentale, secondo canoni di leale collaborazione tra amministrazione e interessato. I motivi ostativi enunciati nel preavviso, pur non vincolando l’amministrazione a una pedissequa riproduzione, circoscrivono l’oggetto della motivazione, sicché il provvedimento conclusivo non può fondarsi su ragioni del tutto nuove, non prospettate né enucleabili dal preavviso.

Il Tribunale richiama il principio per cui, pur non richiedendosi un rapporto di identità assoluta tra preavviso e determinazione finale, deve escludersi che il diniego definitivo si fondi su ragioni inedite e non riconducibili, neppure in via di specificazione, all’avviso partecipativo, perché ciò frustrerebbe la funzione garantistica dell’istituto (Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2018, n. 2330). È necessaria una tendenziale sovrapposizione tra le considerazioni dell’atto endoprocedimentale e quelle dell’atto conclusivo, salva la mera precisazione di taluni aspetti.

Nel caso concreto, il preavviso contestava la mancata presentazione della documentazione. La società ha replicato deducendo il deposito originario e producendola nuovamente in forma sottoscritta. Il provvedimento finale ha invece mutato il baricentro motivazionale, reputando la documentazione esistente ma priva di sottoscrizione. La divergenza non è riconducibile a mera specificazione: nel primo atto si assume l’assenza del documento, nel secondo si stigmatizza un vizio formale della documentazione che l’amministrazione riconosce esistente sin dal deposito della domanda.

Tale scarto logico non è ininfluente sul piano della garanzia partecipativa. Se il motivo ostativo risiede nella mancanza del documento, l’interessato è chiamato a dimostrarne il deposito o a produrlo; se la ragione è il difetto di sottoscrizione, l’interessato è posto nella diversa condizione di contestarne la rilevanza rispetto alla lex specialis o di prospettarne la sanabilità. La tesi dell’amministrazione, per cui il difetto di sottoscrizione sarebbe mera specificazione del rilievo di mancata presentazione, non è condivisibile: la specificazione presuppone l’omogeneità della ragione ostativa, mentre qui emerge un vero cambio del paradigma valutativo, che avrebbe richiesto la rinnovazione del contraddittorio.

Quanto alla domanda risarcitoria, spiegata in via subordinata, essa non può trovare accoglimento allo stato: l’annullamento per vizio del procedimento determina un effetto conformativo che rende doverosa la riedizione del potere, e solo all’esito della nuova determinazione potrà valutarsi la sussistenza degli estremi dell’illecito aquiliano. Il ricorso è accolto nei sensi indicati, con regressione del procedimento alla fase immediatamente precedente al vizio rilevato e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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