Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 490 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni di accertamento contenute in una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che riconosce al docente il diritto al beneficio economico di € 500 annui per l’aggiornamento e la formazione, rimaste ineseguite dall’Amministrazione, trovano attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rimedio è esperibile anche nei confronti di un titolo formato dal giudice ordinario, una volta accertato il passaggio in giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione legittima l’ordine di adempimento in un termine ultimativo e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, sezione lavoro, con la sentenza n. 26/2024, ha accertato il diritto dei ricorrenti, docenti, a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati nel titolo, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza, non impugnata, è stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all’Avvocatura dello Stato. Non essendo stata data esecuzione, i due docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la prescrizione delle modalità esecutive anche mediante provvedimento in luogo dell’Amministrazione e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla certificazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Venezia il 5 marzo 2024. La sentenza è stata notificata al Ministero il 7.3.2024 e il 16.7.2024, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche quanto alla proponibilità in forma collettiva, essendo rivolto a tutti i ricorrenti nei cui confronti opera l’unitario titolo esecutivo.

Nel merito, la Corte ha confermato l’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che serve proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Poiché l’Amministrazione non ha dimostrato l’adempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di costituire in favore dei ricorrenti la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, con accredito delle somme indicate, oltre interessi e rivalutazione, entro un termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In accoglimento della richiesta di emanazione del provvedimento in luogo dell’Amministrazione, il Collegio ha nominato sin da ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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