Segnalazioni ai SIC illegittime se il preavviso non allerta dell’importanza della comunicazione (ABF Collegio di Roma n. 2152 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione negativa ai sistemi di informazioni creditizie costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati e deve essere provato dall’intermediario, anche mediante presunzioni semplici. Quando il preavviso è reso disponibile nell’area riservata del sito, la pubblicazione è idonea a far ritenere conosciuta la comunicazione solo se accompagnata da un messaggio di testo o di posta elettronica che allerti il cliente circa la presenza di una comunicazione importante a lui destinata, ai sensi dell’allegato n. 1 del Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019. Il messaggio che si limiti a segnalare la pubblicazione di un nuovo documento in area clienti non integra tale avvertenza e non assolve l’onere probatorio. La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi presuppone invece una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, desumibile da una pluralità di indici, tra cui la durata dell’inadempimento, l’ammontare del debito e le segnalazioni provenienti da altri intermediari.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative disposte dall’intermediario presso due gestori di sistemi di informazioni creditizie e della segnalazione a sofferenza iscritta presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Sostiene che tutte le segnalazioni sono state effettuate in assenza di preavviso e che quella in Centrale dei Rischi non è stata preceduta da alcuna valutazione complessiva del suo stato economico e patrimoniale.

L’intermediario resiste, affermando di aver pubblicato il preavviso nell’area riservata del proprio sito e di aver avvisato il cliente con un messaggio di testo. Aggiunge di aver informato il ricorrente, con lettera del 18 gennaio 2024, che in mancanza di pagamento avrebbe proceduto alla segnalazione a sofferenza. Il ricorrente replica contestando l’idoneità della documentazione a provare la ricezione del preavviso e riferisce di aver estinto il debito in forza di un accordo con il cessionario del credito.

La motivazione del Collegio

Sulle segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie il Collegio richiama l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, che impone all’intermediario di avvisare il cliente almeno quindici giorni prima, per consentirgli di sanare la posizione. Il preavviso ha carattere recettizio: l’onere di provarne la ricezione grava sull’intermediario, che può ricorrere anche a presunzioni semplici.

La procedura documentata prevede la messa a disposizione delle comunicazioni nell’area riservata e l’invio di un sms. Il messaggio prodotto recita: “È stato pubblicato un nuovo documento in Area Clienti”. Per il Collegio manca però il riferimento all’importanza della comunicazione. L’allegato n. 1 del Codice di condotta richiede infatti che il messaggio allerti il cliente “circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata”.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso in più decisioni, secondo cui è dirimente che il messaggio non contenga alcun riferimento all’importanza della comunicazione pubblicata. Da qui l’illegittimità delle segnalazioni ai SIC per difetto del presupposto formale e l’accoglimento della domanda di cancellazione.

Quanto alla Centrale dei Rischi, il Collegio applica la Circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, che richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente. Non bastano semplici ritardi, ma occorrono elementi di allarme dai quali emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica. Rilevano la lunghezza dell’inadempimento, l’ammontare dei debiti insoluti e le segnalazioni di altri intermediari.

Nel caso concreto il debito insoluto superava Euro 28.000,00, gli inadempimenti si protraevano da maggio 2023 e nel marzo 2024 era presente una segnalazione a sofferenza di altro intermediario. Il Collegio ritiene pertanto sussistente una stabile e consolidata incapacità di onorare i debiti e respinge la domanda di cancellazione. Quanto al profilo procedurale, la versione sostitutiva rileva che non risulta in atti la prova del preavviso; l’omissione, secondo l’orientamento confermato dalla decisione n. 4519 del 2023 del Collegio di coordinamento, non rende illegittima la segnalazione, ma può fondare al più una domanda risarcitoria, non proposta. Il Collegio si limita quindi ad accertare l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per la mancata comunicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *