Bonifico disposto sotto dettatura del truffatore: nessuna responsabilità oggettiva del PSP (ABF Collegio di Roma n. 4211 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta personalmente dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento previsto dalla PSD2. La circostanza che il pagatore abbia agito su indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, non muta la qualificazione dell’operazione. Resta ferma la possibilità di riconoscere una responsabilità concorrente del PSP, secondo le regole di diritto comune, quando emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento, il PSP che provi di aver attivato tempestivamente la procedura di recall non risponde del mancato recupero delle somme.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 29.9.2025, un sms e una telefonata apparentemente provenienti dalla banca, e di essere stato indotto da un sedicente operatore a disporre un bonifico di euro 4.800,00. Sostiene di aver segnalato l’operazione alla banca dopo le 20.00 e di essersi recato in filiale la mattina successiva, contestando all’intermediario di non essersi attivato tempestivamente per il richiamo delle somme. Chiede il rimborso e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, allegando di aver agito in stato di soggezione psicologica.

La banca resiste e eccepisce la colpa grave dell’utente. Rileva che il bonifico è stato disposto personalmente dal cliente e che l’operazione è stata autorizzata con procedura conforme alla SCA. Aggiunge di aver inserito la richiesta di recall, rimasta senza esito per il mancato consenso del beneficiario. Con le repliche il ricorrente prospetta di essere stato vittima di spoofing e produce il messaggio civetta e il registro chiamate; la banca ne eccepisce l’inammissibilità e ne contesta comunque la riconducibilità all’intermediario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. Dal testo emerge che il bonifico è stato disposto personalmente dal ricorrente, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione. Secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi, in questa ipotesi l’operazione deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Vi rientrano anche le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, le cosiddette operazioni “sotto dettatura”. In tali casi non è configurabile una responsabilità oggettiva del PSP.

Il Collegio ammette tuttavia la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario, su base documentale e secondo il diritto comune, quando emerga un apporto causale del PSP alla frode. Indica tre ipotesi: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde, che impedisca all’utente di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode in presenza di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti. Nel caso concreto nessuna di queste ipotesi ricorre.

La ricostruzione dei fatti induce anzi il Collegio a ravvisare un contegno gravemente colposo del cliente nella protezione delle credenziali. Il carattere anomalo delle richieste avrebbe dovuto indurlo a non seguire le indicazioni degli ignoti interlocutori. Sul punto il Collegio richiama la decisione n. 6036/2022 e la decisione n. 1646 del 2026, con cui, in un caso di messaggio esca proveniente da numero non riconducibile all’intermediario, è stata esclusa l’integrazione dello spoofing.

Quanto al recall, il Collegio ricorda che, ai sensi degli artt. 5, comma 4, e 17, commi 1 e 5, d.lgs. 11/2010, l’ordine di pagamento diviene irrevocabile quando giunge al prestatore di servizi del pagatore; dopo tale momento la revoca è possibile solo alle condizioni del contratto quadro e con il consenso del beneficiario o per ordine dell’autorità giudiziaria. L’art. 24 d.lgs. 11/2010 impone comunque al PSP sforzi ragionevoli per recuperare i fondi. La banca ha documentato di aver inserito la richiesta il 30.09.2025 alle 7.57, con esito negativo. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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