Previdenza complementare militari: no legittimazione dei singoli né obbligo autonomo di provvedere (TAR Lombardia n. 108 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo dipendente militare non è titolare di un interesse personale, concreto e attuale all’istituzione delle forme pensionistiche complementari, spettando la legittimazione a contestare la relativa omissione, al più, alle organizzazioni sindacali e ai comitati centrali di rappresentanza, titolati a partecipare al procedimento. Le Amministrazioni pubbliche non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere unilateralmente, essendo l’intera materia rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione, senza che siano previsti termini di attuazione, né esse possono sostituirsi alle parti sindacali nella determinazione degli accordi. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, della domanda di accertamento dell’inadempimento e della connessa azione risarcitoria, che è comunque infondata nel merito per difetto di antigiuridicità della condotta.

Il Fatto

I ricorrenti, militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri nel ruolo forestale, hanno adito il TAR lamentando che le Amministrazioni intimate non avevano attivato le forme pensionistiche complementari in loro favore, a differenza di quanto avvenuto per i lavoratori del settore privato e del pubblico contrattualizzato. A fondamento della pretesa invocavano l’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005.

Con la domanda giudiziale, notificata e depositata il 30 novembre 2021, hanno chiesto l’accertamento della responsabilità delle Amministrazioni per il mancato avvio delle procedure di concertazione e negoziazione e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla mancata istituzione della previdenza complementare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la prima domanda come azione di accertamento dell’inadempimento rispetto a un obbligo asseritamente nascente dalla legge e la seconda come azione risarcitoria. Entrambe incorrono in un giudizio di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, siccome proposte da singoli lavoratori.

La legittimazione a contestare la dedotta omissione spetta, al più, alle organizzazioni sindacali e ai comitati centrali di rappresentanza, titolati a partecipare ai relativi procedimenti. Il dipendente è portatore di un interesse soltanto indiretto, quale potenziale destinatario delle misure da adottarsi all’esito della concertazione, mentre l’atto conclusivo ha natura normativa e disciplina una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego.

Anche superando il profilo dell’ammissibilità, l’azione è infondata nel merito, mancando la premessa dell’asserito obbligo delle Amministrazioni di istituire la previdenza complementare. Il sistema è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo disciplinare unilateralmente la materia, né sono previsti termini per l’attuazione.

Il Collegio ha quindi escluso che possa predicarsi una responsabilità dell’Amministrazione per i danni patrimoniali dei dipendenti, poiché l’azione risarcitoria si fonda su una pretesa antigiuridicità della condotta non ravvisabile. Quanto alla dedotta disparità rispetto ai dipendenti contrattualizzati, la differenza attiene alle fonti di disciplina del rapporto.

Nessuna incidenza è stata riconosciuta alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, sul reclamo n. 213/2022, depositata in prossimità dell’udienza: trattasi di procedimento che potrebbe condurre, al più, all’adozione di una raccomandazione non vincolante, priva di effetto diretto sulla decisione della causa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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