Proroghe demaniali disapplicate e decadenza della concessione per abusi paesaggistici (TAR Campania n. 2070 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, comprese quelle introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. a, n. 1.1, del d.l. n. 131/2024, sono in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e vanno disapplicate dai giudici e dalle amministrazioni, comprese quelle comunali. Il termine utile di efficacia delle concessioni in essere resta fissato al 31 dicembre 2023; oltre tale data i titoli cessano di produrre effetti. Accertati abusi edilizi e paesaggistici su area demaniale, l’adozione della decadenza ex art. 47, lett. b ed f, cod. nav. integra un provvedimento a carattere vincolato, senza residui margini di bilanciamento. Gli atti ricognitivi e interlocutori di un ufficio comunale incompetente ratione materiae non valgono a revocare implicitamente la misura decadenziale.
Il Fatto
La società concessionaria di uno stabilimento balneare con ristorante-bar su area demaniale marittima impugnava la determina n. 202 del 9 febbraio 2024, con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima, nonché l’ordinanza di rilascio dell’area, il provvedimento di revoca delle autorizzazioni sanitaria e amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande, il verbale di riconsegna e, con motivi aggiunti, la nota di intimazione del proseguimento delle operazioni di immissione in possesso.
La vicenda traeva origine dall’accertamento, con ordinanza di demolizione del 2014, di plurimi abusi edilizi e dell’assenza di autorizzazione paesaggistica. Tale misura era stata confermata in primo grado e in appello, con pronuncia passata in giudicato. A valle del definitivo accertamento di abusività, il Comune aveva dichiarato la decadenza per cattivo uso del bene demaniale e per inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge e dal titolo costitutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità legata all’inoperatività della proroga legale automatica. Al momento dell’adozione della determina, la concessione non poteva ritenersi prorogata né prorogabile, alla luce dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, come interpretato dalla giurisprudenza unionale e nazionale, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 e dalle pronunce dell’Adunanza plenaria. Le proroghe legislative debordanti dalla soglia temporale fissata dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 sono da reputarsi tamquam non essent.
Ne discende che, al 31 dicembre 2023, la concessione era da considerarsi irrimediabilmente scaduta. Né gli atti di indirizzo del Comune, privi di concreto avvio delle procedure selettive, valgono a integrare una mera proroga tecnica.
Il Tribunale ha poi escluso che le note del competente ufficio edilizio comunale integrassero una revoca implicita dell’ordinanza di demolizione o della determina. Si tratta di atti interlocutori e ricognitivi, adottati da organo incompetente ratione materiae anche sotto il profilo paesaggistico. Nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, che esclude il configurarsi della revoca implicita.
Quanto al merito, la Corte ha rilevato che gli illeciti contestati rivestono natura non solo edilizia ma anche paesaggistica. Le opere ricadono in zona vincolata e difettano dei prescritti titoli, come accertato con forza di giudicato.
Infine, una volta accertati gli abusi, l’adozione della decadenza integra esercizio di discrezionalità tecnica limitata al riscontro dei presupposti fattuali, con esclusione di ogni bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del privato. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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