Ottemperanza per crediti da spese di lite: l’Amministrazione deve provare l’adempimento (TAR Lazio n. 9967 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove il ricorrente abbia documentato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, grava su quest’ultima l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al comando giurisdizionale, ovvero di allegare circostanze sopravvenute ostative, ai sensi dell’art. 64 c.p.a.. L’accertato inadempimento determina la declaratoria dell’obbligo di esatta esecuzione, con assegnazione di un termine e nomina, fin da ora, di un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate facendo riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari.
Il Fatto
Un avvocato, quale difensore antistatario, ha agito dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di plurime sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che avevano riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato dei titoli e ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo che le fosse ordinato di dare esecuzione alle pronunce, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. L’accoglimento si fonda sul principio, richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di obbligazioni tra debitore e creditore l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava su chi era tenuto a eseguire la prestazione. Nel giudizio di ottemperanza, tale regola si traduce nell’onere per l’Amministrazione di dimostrare di aver ottemperato al comando giurisdizionale o di allegare ragioni ostative sopravvenute, ai sensi dell’art. 64 c.p.a..
Nel caso di specie, l’Amministrazione, costituitasi senza svolgere difese sostanziali, non ha fornito alcuna prova dell’eseguito adempimento né ha evidenziato circostanze che avrebbero giustificato il mancato pagamento delle somme liquidate nei titoli posti in esecuzione. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione alle pronunce passate in giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in complessivi € 800 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha precisato che la restituzione del contributo unificato avviene automaticamente per legge. Il riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari è stato richiamato anche alla luce dei precedenti del Consiglio di Stato citati in motivazione.
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Nota della Redazione
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