Predeterminazione dei criteri e autovincolo nel concorso per viceispettore: l’incarico di “capo sezione” va valutato, senza integrazioni postume della lex specialis (TAR Lazio n. 13310 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, ex artt. 3, co. 2, lett. c), 8 e 12 d.P.R. n. 487/1994, costituisce diretta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Tale predeterminazione si configura come un’autolimitazione della discrezionalità tecnica: l’amministrazione, individuando nel bando una determinata categoria di titoli (nella specie, gli incarichi di “responsabile di … sezione …”), consuma il proprio potere, autovincolandosi a valutarli. Ne consegue che, in sede applicativa, è inammissibile introdurre specificazioni o condizioni restrittive non preventivamente previste, dovendosi escludere interventi additivi o manipolativi della lex specialis, che può essere modificata solo nelle forme dell’autotutela e con le garanzie di pubblicità del contrarius actus. L’annotazione nello stato matricolare costituisce requisito minimo di valutabilità, valido per ogni tipologia di incarico, e non può fondarne l’esclusione.

Il Fatto

Un operatore della Polizia di Stato partecipava al concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti da viceispettore, indicando nella domanda l’incarico, svolto per circa sei anni, di “Responsabile 4^ Sezione Uff. di Gabinetto, Ufficio Scorte – Referente territoriale per i Collaboratori/Testimoni di Giustizia”. Tale incarico era ritenuto dal candidato riconducibile alla categoria prevista dal bando degli “incarichi e servizi di particolare rilevanza”, e segnatamente a quella di “responsabile di … sezione …”, cui era attribuito un punteggio di 1,2 punti.

La commissione esaminatrice, tuttavia, lo giudicava “non valutabile”, collocando il ricorrente in posizione non utile nella graduatoria finale. A fronte del silenzio sull’istanza di riesame, il candidato proponeva ricorso al TAR. All’esito della fase cautelare, il Collegio ordinava all’amministrazione un riesame motivato, da svolgersi previa integrazione del contraddittorio. La commissione confermava però la non valutabilità, con motivazioni via via ampliate, e l’amministrazione rideterminava nuovamente la graduatoria, senza modificare la posizione del ricorrente, il quale estendeva l’impugnativa con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, principiando dal richiamo al principio della predeterminazione dei criteri di valutazione, che trova fondamento normativo nel d.P.R. n. 487/1994 e costituisce corollario dell’art. 97 Cost. Tale obbligo, funzionale a garantire l’imparzialità e la trasparenza, implica che i criteri siano fissati in un momento in cui non sia possibile alcun condizionamento dovuto alla conoscenza delle singole candidature, così da assicurare giudizi equi e oggettivi.

Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come l’amministrazione avesse esercitato e consumato la propria discrezionalità, sia con la previsione del bando, sia con il verbale con cui la commissione aveva confermato la valutabilità della categoria di titoli, limitandosi a una verifica di corrispondenza formale tra l’incarico rivestito e quelli elencati. Siffatta interpretazione è stata ritenuta imposta dal rispetto del dato letterale della lex specialis, che, in quanto atto di autovincolo, non è suscettibile di interpretazioni integrative o correttive in sede applicativa, potendo essere modificata solo con le forme dell’autotutela.principio di auto-vincolo, il giudice ha ritenuto che la scelta dell’amministrazione fosse irreversibile.

La Corte ha inoltre escluso che potessero trovare ingresso, in questa fase, i richiami alla circolare ministeriale e all’art. 67 d.P.R. n. 686/1957, volti a limitare la valutazione ai soli incarichi eccedenti le “normali mansioni d’ufficio”. Tale interpretazione, oltre ad essere controintuitiva rispetto alla nozione di “responsabile di sezione”, è stata reputata in contrasto con la finalità della selezione, volta a valorizzare posizioni ordinative con connesse responsabilità gestionali. La mancata valutazione dell’incarico, poi, non risultava assistita da motivazione, né l’amministrazione aveva giustificato il diverso trattamento riservato al medesimo titolo in un precedente concorso, pure caratterizzato da identica formulazione dei criteri.

In definitiva, non residuando alcuno spazio per un legittimo esercizio della discrezionalità in fase di esame delle candidature (essendo già stati individuati i titoli da valutare), il TAR ha accolto il ricorso e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a., ha disposto l’attribuzione del punteggio di 1,2 punti, ordinando all’amministrazione l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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