Motivazione dell’ASN carente se il giudizio collegiale non esamina tutte le pubblicazioni (TAR Lazio n. 1606 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio collegiale della Commissione è affetto da difetto di motivazione quando si limiti a richiamare la produzione scientifica del candidato “nel suo complesso”, senza dare conto, ancorché sinteticamente, del contenuto essenziale di tutte le pubblicazioni presentate. La Commissione non è tenuta a esplicitare per esteso il contenuto integrale di ogni opera, ma deve indicare gli elementi essenziali di ciascuna, così rendendo comprensibile la valutazione sul contenuto intrinseco delle singole pubblicazioni. Il giudizio collegiale è altresì illegittimo se non si pronuncia su tutti i criteri tassativamente indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, cumulativamente rilevanti salva l’ipotesi di non coerenza delle pubblicazioni, e se omette di ponderare e spiegare il peso prevalente degli aspetti negativi rispetto a quelli positivi emersi nei giudizi individuali. Resta invece estraneo al sindacato del giudice amministrativo il travisamento del contenuto tecnico delle opere, salvo l’errore macroscopico.

Il Fatto

Una professoressa associata impugna il diniego di Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 12/B2 “Diritto del lavoro”, pronunciato dalla Commissione presso il M.U.R. nella procedura bandita con D.D. n. 1796 del 23 ottobre 2023, III quadrimestre. La ricorrente espone di aver raggiunto 3/3 dei valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di possedere otto titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.

Il giudizio negativo sulle pubblicazioni è espresso con la maggioranza di 3/5. La candidata deduce eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione degli artt. 4, 5, 6 e 7 e dell’All. B del D.P.R. n. 120 del 2016, chiedendo l’annullamento del diniego e la condanna al riesame da parte di una Commissione in diversa composizione. Il Ministero si costituisce; la controinteressata non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei termini indicati. In via preliminare dispone l’estromissione dell’A.N.V.U.R., non essendo soggetto passivamente legittimato, e della controinteressata, poiché nei procedimenti abilitativi, privi di carattere comparativo o concorrenziale, non sono configurabili terzi controinteressati.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 240/2010, all’art. 16, prevede l’abilitazione rilasciata da apposita Commissione; il D.P.R. n. 95/2016 ne disciplina le modalità; il D.M. n. 120/2016 fissa criteri e parametri. L’art. 3 impone un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato; l’art. 4 elenca i criteri di valutazione delle pubblicazioni; l’art. 5 disciplina la valutazione dei titoli; l’art. 6 subordina l’abilitazione al concorso di entrambe le condizioni.

Il primo profilo di illegittimità riguarda l’omessa indicazione del contenuto delle pubblicazioni. La Commissione si è limitata a richiamare la produzione scientifica “nel suo complesso” e a elencare le quindici pubblicazioni per tipologia e collocazione editoriale, senza un esame intrinseco. Un approfondimento contenutistico compare solo nei giudizi individuali, ma non è riprodotto, neppure sinteticamente, nel giudizio collegiale, non essendo ammissibile una integrazione per relationem. Il Collegio chiarisce che l’onere di esplicitare per esteso il contenuto di tutte le opere è inesigibile, ma la Commissione deve comunque dar conto, ancorché in sintesi, degli elementi essenziali di ciascuna pubblicazione.

Il secondo profilo attiene alle espressioni apodittiche: l’affermazione sulla qualità non elevata delle pubblicazioni, sulla limitata interlocuzione con la dottrina e sui nodi problematici lasciati irrisolti non è accompagnata dalla spiegazione delle relative ragioni, né dall’indicazione se riguardi tutte o solo alcune opere. Carente è inoltre il riferimento ai criteri dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016: la Commissione si sofferma su coerenza, qualità, collocazione editoriale e vagamente rilevanza, senza rappresentare se vi siano state opere in collaborazione e senza precisare la continuità temporale della produzione. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la Commissione deve pronunciarsi su tutti i criteri tassativamente indicati, cumulativamente posseduti salva l’ipotesi di non coerenza delle pubblicazioni, unico criterio assorbente (TAR Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23645).

Il terzo profilo riguarda l’omessa ponderazione degli elementi positivi emersi nei giudizi individuali di alcuni Commissari: il giudizio collegiale avrebbe dovuto spiegare le ragioni del peso prevalente degli aspetti negativi. È invece infondata la censura di travisamento del contenuto tecnico delle opere, poiché al giudice amministrativo è precluso il sindacato intrinseco delle valutazioni tecniche, salvo l’errore macroscopico, non ravvisato.

Il ricorso è accolto per difetto di motivazione; il giudizio è annullato in parte qua, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., l’Amministrazione deve riesaminare la domanda con una Commissione in diversa composizione nel termine di 90 giorni (30 per la nomina e 60 per il nuovo giudizio), rivalutando esclusivamente le pubblicazioni. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *