Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il pensionamento a domanda (TAR Liguria n. 90 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce al personale delle Forze di polizia, inclusi i corpi ad ordinamento militare quali la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria, il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del pensionamento. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento degli scatti al previo pagamento della contribuzione residua, si applica soltanto ai fini della base pensionabile e non alla quantificazione della buonuscita.

Il Fatto

Alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria, già collocati in quiescenza a domanda, hanno adito il TAR Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza il Tribunale ha assegnato ai ricorrenti un termine per depositare la documentazione relativa alla posizione di alcuni di essi, non presente in atti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale in materia. La nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis coincide con quella dell’art. 16 della legge n. 121/1981, che ricomprende sia i corpi ad ordinamento civile sia quelli ad ordinamento militare, tra cui la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria. Il beneficio risulta applicabile anche al personale che chieda il collocamento a riposo, a condizione del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Quanto alla cessazione dal servizio a domanda, i giudici hanno rilevato che l’originaria limitazione prevista per i sottufficiali e i graduati delle Forze armate dall’art. 11 della legge n. 231/1990 non è più in vigore, essendo stata abrogata dal d.lgs. n. 66/2010, il cui art. 1911 ha confermato l’applicazione dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Il Collegio ha inoltre escluso la natura decadenziale del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza, aderendo all’orientamento consolidato secondo cui la scadenza incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo e non sul diritto al beneficio. Analoga conclusione è stata raggiunta in relazione all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, la cui operatività è limitata al computo della base pensionabile, come dimostrato dal tenore letterale della disposizione, senza effetti sulla quantificazione della buonuscita.

Il TAR ha infine respinto l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dall’INPS, secondo cui la concessione degli scatti anche in caso di pensionamento anticipato contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e sostenibilità della spesa pubblica. La chiara previsione normativa non consente un’esegesi che ne stravolga il contenuto, e la scelta legislativa di riservare il beneficio al solo personale del comparto sicurezza non appare irragionevole.

La sentenza accoglie il ricorso e condanna l’INPS a rideterminare il TFS, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle maggiori somme dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione del rapporto, escluso il cumulo tra i due istituti. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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