Obbligo immediato di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale anche in caso di indisponibilità di posti (TAR Lazio n. 13293 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. L’obbligo ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, né l’inserimento in una lista di attesa costituisce adempimento satisfattivo dell’obbligo di legge. L’assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie di accoglienza, essendo rilevante solo per le particolari misure previste per le persone vulnerabili dall’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015. Il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e l’Amministrazione è condannata a provvedere espressamente, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, aveva presentato istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015, al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. L’Amministrazione era rimasta silente sull’istanza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso. La posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è disciplinata dal d.lgs. n. 142 del 2015, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. In tale quadro si inserisce il dovere generale di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro il termine dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. L’inerzia serbata sull’istanza si pone in contrasto con il principio di legalità e con il canone di buon andamento dell’art. 97 Cost.
Il Tribunale ha disatteso le eccezioni difensive dell’Amministrazione, richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015 ha carattere immediato. A sostegno, viene citata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8670 del 7 novembre 2025, che qualifica come doverosa l’accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del decreto, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge.
La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza; l’inserimento in una lista di attesa costituisce atto meramente interlocutorio non satisfattivo; le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione. Inoltre, la mancanza di condizioni di vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie, essendo necessaria solo per le misure speciali dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
Alla declaratoria di illegittimità del silenzio, il TAR ha condannato l’Amministrazione a provvedere espressamente entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, per il caso di perdurante inerzia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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