Segno di riconoscimento la preferenza cancellata nella scheda elettorale (Cons. Stato n. 5819 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellatura della preferenza già espressa sulla scheda elettorale, ancorché sostituita dall’indicazione corretta del candidato prescelto, costituisce segno di riconoscimento del voto e non errore scusabile, poiché l’elettore ha il dovere di chiedere al seggio la sostituzione della scheda. L’indicazione di una preferenza per un candidato della lista votata in uno spazio riservato alla lista avversaria è mero errore materiale e non inficia il voto di lista, che prevale in applicazione dell’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570 del 1960. Nel giudizio elettorale il ricorso incidentale è ammissibile e la sua tempestività, per i litisconsorti pretermessi, va verificata con esclusivo riferimento al giudizio di riassunzione.

Il Fatto

Alle elezioni comunali del giugno 2024, in un comune con meno di 15.000 abitanti, la lista n. 2 prevaleva sulla lista n. 1 per tre voti. Alcuni candidati della lista risultata perdente impugnavano le operazioni elettorali e il TAR Abruzzo accoglieva il ricorso, disponendo la correzione del risultato e la proclamazione di un nuovo sindaco.

La sentenza veniva annullata dal Consiglio di Stato per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati consiglieri proclamati eletti, con rimessione al primo giudice. Nel giudizio di riassunzione il TAR accoglieva nuovamente il ricorso e dichiarava inammissibili i ricorsi incidentali. Da qui l’appello principale di alcuni candidati e l’appello incidentale di un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, relativo a una scheda della Sezione 3 recante una preferenza cancellata. La censura è ammissibile, perché ripropone difese già svolte in primo grado ma non esaminate; inoltre, il voto non era stato attribuito in sede di procedimento elettorale, sicché i controinteressati non erano onerati di alcun ricorso incidentale.

Nel merito, la cancellatura non è essenziale all’espressione del voto e si traduce in un segno di riconoscimento. Non ricorre l’errore scusabile, perché l’elettore, di fronte a un errore grave nella compilazione, deve chiedere la sostituzione della scheda. La Corte richiama il più recente orientamento (Cons. Stato, Sez. II, n. 5428 del 2021; Sez. V, n. 245 del 2016; Sez. V, n. 3949 del 2015) e sottolinea che, in un corpo elettorale ristretto, il giudizio di validità va condotto con particolare rigore.

È invece rigettato il secondo motivo. La preferenza per un candidato della stessa lista, espressa in uno spazio riservato alla lista avversaria, è un semplice errore materiale. In ogni caso, l’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570 del 1960 impone di annullare le preferenze per candidati di lista diversa, salvando il voto di lista in applicazione del principio del favor voti.

È accolto il quarto motivo. Il ricorso incidentale è ammissibile nel giudizio elettorale e, una volta travolto il primo giudizio, la sua tempestività per i litisconsorti pretermessi si valuta solo rispetto al giudizio di riassunzione. La contraria statuizione del TAR si fonda su un giudizio ipotetico. L’appello incidentale è infine rigettato: il controinteressato non rientra tra i soggetti la cui omissione aveva determinato la nullità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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