Riesame del diniego di condono edilizio e onere di controprova del privato (Cons. Stato n. 5825 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il diniego opposto all’istanza di riesame di un precedente rigetto parziale è sorretto da motivazione sufficiente quando richiama gli atti dell’istruttoria svolta sull’originaria domanda. L’accertamento tecnico collocato in epoca prossima al termine di legge per fruire della sanatoria impone all’interessato una controprova puntuale della diversa datazione dell’opera. La perizia svolta in sede penale che si fondi sulla sola relazione tecnica di parte non ha autonomo rilievo probatorio per superare l’esito sfavorevole. La successiva istanza di sanatoria non paralizza il potere repressivo del Comune, ma ne resta travolta sul piano dell’efficacia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato nel 1986 domanda di condono edilizio, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per un fabbricato residenziale e per un più piccolo edificio realizzato nelle vicinanze, entrambi privi di titolo edilizio e già colpiti da ordine di demolizione. Nel 1992 il Comune accolse la sanatoria solo per l’immobile principale, respingendola quanto al manufatto minore, ritenuto realizzato dopo il 1° ottobre 1983. Nel 2011 l’interessato chiese il riesame della parte sfavorevole, invocando l’accertamento contenuto in una sentenza penale del 1987 che collocava la costruzione nel 1980.
L’istanza fu respinta e il diniego confermato da un successivo provvedimento. Il ricorrente impugnò davanti al TAR Veneto, estendendo l’impugnazione all’ordinanza di demolizione del 2012. Il Tribunale respinse ricorso e motivi aggiunti, ed è contro questa pronuncia che è stato proposto appello, sul quale il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la censura di integrazione della motivazione. Secondo l’appellante la sentenza avrebbe attribuito ai provvedimenti di diniego ragioni che non vi comparivano. Il Collegio esclude il vizio: il rinvio all’istruttoria originaria costituisce motivazione idonea a supportare l’assenza di elementi utili a un riesame del diniego.
Il fulcro dell’argomentazione si fonda su due elementi contrapposti. Da un lato la relazione tecnica allegata all’istanza di condono, che collocava l’edificazione in epoca utile per la sanatoria; dall’altro i rilievi aerofotogrammetrici del settembre 1983, che non confermavano l’esistenza del manufatto. Il Collegio sottolinea come la perizia in sede penale si sia basata proprio su quella relazione di parte, smentita dalla rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi: ne deriva la sostanziale assenza di elementi di novità rispetto a quanto già valutato dall’amministrazione.
L’appellante tenta poi di svalutare l’efficacia dimostrativa dei rilievi aerofotogrammetrici, sostenendo che il manufatto, di modeste dimensioni, sarebbe stato realizzato poco dopo ma prima del 1° ottobre 1983. Il Collegio rileva che l’assunto resta privo di riscontro: un accertamento obiettivo così prossimo al termine di legge avrebbe richiesto dall’interessato una controprova altrettanto puntuale, che nel caso di specie manca.
Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio osserva che, in assenza di previsioni analoghe a quelle degli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato esame dell’istanza di sanatoria del 2010 non ha efficacia paralizzante rispetto al potere repressivo comunale, ma ne comporta unicamente l’inefficacia. L’irrilevanza dei profili paesaggistici, pure riconosciuta, non rende illegittima l’ingiunzione, che trae fondamento dal rigetto della domanda di condono quale atto meramente consequenziale. L’appello è quindi respinto.
Nota della Redazione
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