Prelazione agraria, onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 33397 del 21.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunci la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ha l’onere di indicare le norme asseritamente violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che deve espressamente richiamare. La censura che non si confronti con la specifica motivazione resa dal giudice dell’impugnazione è inammissibile, risolvendosi nella contestazione della valutazione del materiale probatorio. Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo come anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, emergente dal testo della sentenza e a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra un vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda il solo omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
La società attrice conveniva in giudizio l’affittuario di alcuni terreni dopo aver stipulato un contratto preliminare di compravendita di un intero compendio immobiliare e avergli notificato l’atto per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione agraria. L’affittuario aveva manifestato la volontà di acquistare tutti i fondi, effettuando offerta reale per l’importo complessivo del preliminare.
La società chiedeva accertarsi che la prelazione spettasse solo per i fondi condotti in affitto e l’illegittimità dell’offerta. Il Tribunale riconosceva la prelazione limitatamente ai terreni affittati. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza non definitiva e poi con decisione definitiva, confermava tale limite e rigettava la domanda di trasferimento per l’incommerciabilità di alcuni beni. L’affittuario ricorreva in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione delle norme sul contratto e sosteneva l’esistenza di un accordo di subentro nell’intero preliminare. La Corte rileva che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: il giudice distrettuale aveva esaminato gli elementi prospettati e li aveva esclusi, precisando che il preliminare riguardava soggetti diversi e che al ricorrente era stato comunicato solo per consentirgli di esercitare la prelazione nei limiti di legge.
La Suprema Corte ricorda che il vizio di violazione di norma ricorre a prescindere dalla motivazione, ma il ricorrente deve prospettare l’erronea interpretazione normativa e indicare i motivi della richiesta, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020. La censura sul difetto di forma scritta non corrisponde al contenuto della sentenza, che si riferiva agli elementi probatori diversi da quelli documentali.
Il motivo che non consideri le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e si risolve in un non motivo. Nella specie la doglianza contesta in realtà la valutazione del materiale probatorio, non deducibile come vizio di motivazione, poiché rileva solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 8054 del 2014.
Il secondo motivo, sul corrispettivo, non àncora la doglianza ad alcuna norma violata, poiché l’art. 8 della legge n. 590 del 1965 prevede solo la comunicazione del prezzo. Una volta ammessa la prelazione per una parte del compendio, il valore va calcolato senza assumere come riferimento obbligatorio il prezzo dell’intero, restando la congruità rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il terzo motivo, sull’offerta reale, è privo di interesse ulteriore. Il quarto, sulle conclusioni della c.t.u., è inammissibile per mancanza di contestazione specifica della devianza dai canoni della conoscenza tecnica. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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