Spese di lite liquidate sul valore del merito in difetto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. III n. 21549 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa va determinato secondo il criterio del disputatum e non muta per il fatto che il giudice abbia deciso una questione pregiudiziale o preliminare, come quella di giurisdizione, anziché il merito della controversia. Per il primo grado rileva la somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda è rigettata, ovvero quella accordata dal giudice, se accolta; per l’appello rileva la somma oggetto di impugnazione, se il gravame è rigettato, ovvero la maggior somma accordata rispetto a quella ottenuta in primo grado. Il richiamo agli artt. 10 e 15 cod. proc. civ. è inconferente quando l’oggetto della causa sia una domanda di risarcimento del danno e non una controversia relativa a beni immobili.
Il Fatto
Una società proprietaria di terreni edificabili aveva subito l’occupazione d’urgenza da parte di un Comune e, raggiunto un accordo, aveva ceduto gratuitamente i beni riservandosi il diritto di utilizzare la cubatura edificatoria attribuita dal P.R.G. Secondo la società, il Comune non aveva rispettato l’intesa, impedendo l’utilizzo della volumetria: di qui la domanda di risarcimento dei danni corrispondenti al valore dei beni.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione con sentenza non definitiva e, nel merito, accolto la domanda. La Corte d’Appello, su gravame del Comune, ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione e condannato la società alle spese, liquidate in oltre ottantamila euro tra i due gradi. La società ricorre in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la liquidazione delle spese per violazione degli artt. 91, 92 e 132 n. 4 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la causa sarebbe stata decisa solo su questione pregiudiziale e che le spese di c.t.u. sarebbero state liquidate senza domanda. La Corte lo ritiene in parte infondato e in parte inammissibile: la motivazione, pur sintetica, illustra l’iter logico e richiama il d.m. n. 55/2014, il valore della causa e i valori medi applicati, restando fuori dalle anomalie argomentative indicate dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La censura di ultra petizione non è formulata nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché non riproduce il contenuto della richiesta di liquidazione.
Il secondo motivo contesta l’individuazione del petitum, sostenendo che oggetto della causa sarebbe l’illegittimità della condotta dell’ente e non il risarcimento, con conseguente applicazione degli artt. 10 e 15 cod. proc. civ. Il motivo è infondato: dalla sentenza impugnata emerge che la domanda introduttiva era di condanna al risarcimento dei danni; il richiamo alle cause relative a beni immobili è quindi inconferente, come chiarito da Cass., sez. 2, n. 10810 del 2015. Inammissibile è poi la doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non dedotta nei termini delle citate Sezioni Unite.
Il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione dello scaglione tariffario. La Corte richiama il criterio del disputatum e la giurisprudenza sul punto (Sez. 6-3, Ordinanza n. 15857 del 2019; Cass., sez. 3, n. 27871 del 2017; Cass., sez. 3, n. 536 del 2011; Sez. 6-5, Ordinanza n. 27274 del 2017; Cass., sez. 3, n. 35195 del 2022). Poiché il Tribunale aveva accolto la domanda liquidando il danno e l’appello ha tenuto conto della somma oggetto di impugnazione, le violazioni denunciate sono escluse.
Il quarto motivo, incentrato sulla lamentata compressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., è inammissibile perché fondato sulla sola contestazione del valore della causa: il valore non muta per il fatto che la domanda sia stata respinta per ragioni di giurisdizione anziché nel merito. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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