Omessa distrazione delle spese: rimedio è la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 19619 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore dichiaratosi antistatario, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Essa è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.

Il Fatto

Una società ha proposto istanza di correzione del dispositivo di una precedente ordinanza della I Sezione Civile della Corte di Cassazione. Secondo l’istante, quel dispositivo era affetto da errore materiale: non conteneva la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, benché questi si fosse dichiarato antistatario.

La questione approda così davanti alla Corte, chiamata a verificare se l’omessa pronuncia sulla distrazione possa essere rimediata con il procedimento di correzione degli errori materiali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla dichiarazione del legale, contenuta sia nel controricorso sia nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e la ritiene idonea a fondare l’istanza. Il dato decisivo è che il difensore aveva manifestato la propria volontà di essere distrattario già nel giudizio conclusosi con la pronuncia da correggere.

Su questo terreno la Corte richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, cui si conforma Cass. n. 12962 del 2012: la richiesta di distrazione non è una domanda autonoma, ma un’istanza che accede alla pronuncia sulle spese. Da ciò discende che, quando il giudice ometta di provvedere, non si apre la via dell’impugnazione, ma quella della correzione dell’errore materiale.

Il collegio valorizza anche la coerenza sistematica del rimedio con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che proprio alla correzione si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La scelta del procedimento di correzione, inoltre, risponde al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e assicura al difensore distrattario un titolo esecutivo in tempi più rapidi rispetto all’ordinario mezzo di impugnazione.

Infine, la Corte ribadisce che il rimedio opera anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione, in forza dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. L’istanza è dunque accolta e il dispositivo dell’ordinanza precedente viene corretto con l’inserimento, dopo le parole “accessori di legge”, della formula di distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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