Prelazione del promotore in finanza di progetto e acquiescenza all’aggiudicazione (TAR Campania n. 1049 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto al promotore dall’art. 193, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 integra acquiescenza all’aggiudicazione originariamente disposta in favore del concorrente, poiché tale aggiudicazione costituisce il presupposto stesso della prelazione e il promotore si impegna, senza riserve, ad eseguire l’offerta risultata vincitrice. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso con cui il promotore impugni l’aggiudicazione presupposta. La prelazione impone al promotore di fornire il medesimo risultato qualitativo e quantitativo, ma non di replicare il modello organizzativo e tecnologico dell’aggiudicatario. Il limite del 2,5 per cento delle spese di predisposizione dell’offerta va calcolato sul valore dell’investimento del progetto di fattibilità posto a base di gara, non sull’offerta migliorativa dell’aggiudicatario.
Il Fatto
Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta, dichiarava di pubblico interesse la proposta di iniziativa privata presentata da una società promotrice e indiceva la procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei servizi di ripristino della sicurezza e della viabilità stradale e di rimozione dei veicoli abbandonati. All’esito della gara risultava aggiudicataria una diversa società concorrente, collocatasi al primo posto in graduatoria. Il promotore esercitava quindi il diritto di prelazione, impegnandosi ad eseguire la commessa alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicataria, e il Comune gli aggiudicava definitivamente la concessione.
Il promotore impugnava l’originaria aggiudicazione in favore del concorrente; quest’ultimo, a sua volta, impugnava l’aggiudicazione definitiva in favore del promotore, unitamente agli atti di gara, e proponeva ricorso incidentale avverso gli atti di indizione dell’intera procedura. I ricorsi venivano riuniti e decisi con un’unica sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure che attingono al segmento procedimentale più a monte, secondo un criterio di successione logica e diacronica degli atti. Il ricorso incidentale del concorrente, diretto a contestare la scelta del Comune di approvare la proposta di iniziativa privata e di indire la procedura con riconoscimento della prelazione, è dichiarato inammissibile: le doglianze avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente avverso i provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e fattibilità, conformemente a Cons. Stato n. 8928/2025.
Il ricorso principale del promotore avverso l’aggiudicazione originaria è dichiarato inammissibile e comunque improcedibile. L’esercizio della prelazione, con impegno incondizionato ad eseguire l’offerta del concorrente, integra acquiescenza per facta concludentia alla procedura e preclude la contestazione dei suoi esiti, secondo il principio espresso da Cons. Stato n. 9210/2023. La determinazione di aggiudicazione definitiva, non impugnata, ha sostituito il precedente assetto di interessi e ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nel merito delle censure del concorrente avverso l’aggiudicazione definitiva, il Collegio rileva che il promotore deve garantire il medesimo risultato qualitativo e quantitativo e le medesime prestazioni oggetto dell’offerta vincitrice, ma non necessariamente replicare il modello organizzativo e tecnologico dell’aggiudicatario. L’impegno ad adempiere alle medesime condizioni è pertanto valido e sufficiente.
Quanto alla somma dovuta all’originario aggiudicatario, il limite del 2,5 per cento del valore dell’investimento, desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, si riferisce esclusivamente al progetto del promotore dichiarato di pubblico interesse, non all’offerta migliorativa presentata in gara dall’aggiudicatario. L’operato del Comune è pertanto corretto.
Il ricorso del promotore è dichiarato inammissibile e improcedibile; il ricorso incidentale è inammissibile; il ricorso del concorrente e i motivi aggiunti sono respinti perché infondati. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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