Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1048 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Qualora sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e non potendo l’ente giovarsi del proprio contegno inerte. La nomina del commissario ad acta è giustificata dall’esigenza di assicurare l’effettività della tutela, con esclusione degli emolumenti ove non necessari.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5537/2024, con cui era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione in data 17.09.2024 ed era passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Lamentando l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio, la parte ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, ritenendo rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..

La sentenza ottemperanda risultava ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 17.09.2024. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non era stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Su un punto specifico il giudice ha aggiunto un principio rilevante: ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e nel fatto che l’inutile decorso del termine non è imputabile alla parte ricorrente, ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta un dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento. È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura. Le spese sono state liquidate in € 500,00, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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