Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1052 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente non si esaurisce con la scadenza del termine biennale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone l’erogazione del controvalore monetario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo l’amministrazione giovarsi del proprio contegno inerte. In caso di perdurante inadempimento va nominato sin d’ora il commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega, al quale non è opponibile l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di 1.500,00 euro.

Il titolo giudiziale, ritualmente notificato all’amministrazione, è passato in giudicato per mancata impugnazione. L’istante deduce l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Richiamata la disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., rileva che risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.

Il titolo esecutivo risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente e la sentenza ottemperanda è passata in giudicato per mancata impugnazione, con attestazione di cancelleria. È altresì decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, prescritto per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio affronta quindi il problema del decorso del termine biennale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Ritiene che l’amministrazione sia comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione monetaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile alla ricorrente, ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può avvalersi del proprio inerzia per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Al commissario è affidato l’incarico dell’allocazione in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento. È invece respinta, perché ritenuta non equa nel caso concreto, la domanda di applicazione delle astreintes. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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