Prelievi fraudolenti da ATM manomesso e colpa grave del cliente concorrono paritariamente (ABF Collegio di Roma n. 2748 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a operazioni di pagamento disconosciute, eseguite mediante carta di debito autenticata con chip e PIN, l’intermediario che produca i LOG attestanti la corretta autenticazione assolve all’onere probatorio sul corretto funzionamento dei sistemi. La mancata predisposizione di adeguati presidi di sicurezza contro la manomissione degli sportelli ATM (cash trapping, lebanese loop) integra una responsabilità dell’intermediario, ma non assorbe il nesso causale. Il blocco tardivo dello strumento di pagamento, nonostante la ricezione dei messaggi di alert, integra colpa grave del cliente ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 11/2010. Il pregiudizio si ripartisce pertanto in via equitativa tra le parti, in regime di concorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente con carta di debito, lamentava tre operazioni non autorizzate per complessivi euro 6.000,00: due prelievi da ATM e un pagamento POS eseguiti tra l’11 e il 12 maggio 2025 in località diverse. Secondo la ricostruzione, la carta sarebbe rimasta trattenuta da uno sportello dopo un tentativo di prelievo, su suggerimento di due sconosciuti.
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle somme, delle spese di istruttoria e degli interessi di un finanziamento stipulato per ripianare lo scoperto di conto. L’intermediario eccepiva la corretta autenticazione delle operazioni e la colpa grave del cliente per non aver protetto carta e PIN e per aver bloccato lo strumento con ritardo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha qualificato la fattispecie sotto il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’intermediario ha dimostrato, mediante i LOG con risultanze positive delle voci relative alla lettura del chip e alla presenza del PIN, che le operazioni erano state correttamente autenticate e registrate.
Il Collegio ha tuttavia rilevato che la dinamica dei fatti era compatibile con una manomissione dell’ATM riconducibile alla tecnica del lebanese loop. Sul punto ha richiamato la propria precedente decisione n. 6573 del 04 giugno 2024, secondo cui gli intermediari sono tenuti a predisporre procedure e presidi di sicurezza idonei a evitare tali frodi.
Su questo innesto causale si è però inserita la condotta del cliente. Dal primo alert al blocco della carta sono trascorse quasi ventiquattro ore: un blocco tempestivo avrebbe impedito la seconda e la terza operazione, riducendo il pregiudizio di euro 4.000,00. Il Collegio ha richiamato la decisione n. 12905/2023, che considera rilevante ai fini della colpa grave il blocco tardivo nonostante la ricezione degli alert.
Il Collegio ha escluso il superamento del plafond giornaliero e mensile, atteso che le operazioni si sono distribuite su giorni diversi e il pagamento POS non ha inciso sul massimale dei prelievi. Ha inoltre ritenuto non sussistenti gli indici di anomalia dell’art. 8 d.m. n. 112/2007. Quanto al finanziamento, la sua stipula non costituisce conseguenza immediata e diretta dell’utilizzo fraudolento.
In applicazione del principio di concorso paritario già affermato nella decisione n. 6573/2024, il Collegio ha liquidato equitativamente euro 2.000,00, accogliendo parzialmente il ricorso e respingendo il resto. Ha inoltre posto a carico dell’intermediario il contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di euro 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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