Accertamento saldo negativo conto cointestato e competenza ABF su questioni concorsuali (ABF Collegio di Milano n. 4453 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio arbitrale non è competente a pronunciarsi sull’accertamento negativo del credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente cointestato quando la relativa verifica imponga la ricostruzione degli effetti dello scioglimento ex lege del rapporto ai sensi dell’art. 183 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la determinazione della natura e della titolarità delle somme accreditate dopo l’apertura della liquidazione giudiziale e la legittimità dell’istanza rivolta dal curatore all’intermediario. Ove l’accertamento richiesto implichi la verifica di previsioni concorsuali o l’applicazione di principi fallimentari, la competenza dell’Arbitro non si estende e il ricorso è inammissibile. La circostanza che le contestazioni siano formalmente rivolte all’intermediario e riferite a una specifica operazione sul conto non vale a radicare la competenza, perché la valutazione sostanziale investe profili che si collocano nell’ambito della disciplina concorsuale e della giurisdizione fallimentare.
Il Fatto
La ricorrente era cointestataria, con il marito, di un conto corrente sul quale venivano accreditate mensilmente le quote pensionistiche del coniuge per circa € 1.400,00. Ogni primo giorno lavorativo del mese la cliente disponeva un giroconto di importo analogo verso un proprio conto personale. Il coniuge era stato assoggettato a liquidazione giudiziale con sentenza del 25.01.2024, pubblicata nel registro delle imprese il giorno successivo.
Il 28.03.2024 l’intermediario eseguiva, su richiesta della curatela, un bonifico di € 2.824,86 in favore della procedura, corrispondente alle pensioni accreditate dopo l’apertura. Il conto registrava così un saldo negativo di € 1.394,99, poi intimato alla sola ricorrente per € 1.668,52 con oneri e spese. La cliente chiedeva l’accertamento negativo del credito, sostenendo che il rapporto dovesse considerarsi estinto ex lege dal 26.01.2024 e che l’intermediario avesse anticipato alla curatela somme eccedenti la disponibilità, azionando poi una pretesa extra-concorsuale.
La motivazione del Collegio
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità sotto molteplici profili: la domanda avrebbe richiesto una valutazione della corretta applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si sarebbe sostanziata in una domanda consulenziale e avrebbe preteso un facere specifico; si aggiungeva la carenza di legittimazione passiva. Il Collegio ritiene sufficiente esaminare la prima eccezione, di carattere assorbente, e la accoglie.
L’argomentazione muove dalla centralità dell’istanza del curatore, regolarmente versata in atti: essa documenta che la condotta dell’intermediario è stata posta in essere in esecuzione di una richiesta proveniente dall’organo della procedura. La valutazione della sua correttezza non può dunque prescindere da un accertamento preliminare sulla titolarità delle somme e sulla loro riconducibilità alla massa attiva.
Da qui il ventaglio di accertamenti che l’indagine imporrebbe: stabilire se e da quale momento il conto debba considerarsi sciolto ex lege ai sensi dell’art. 183 CCII; determinare la natura giuridica degli accrediti successivi, verificando se appartengano integralmente alla massa o se operi la presunzione di contitolarità o il suo superamento; accertare se il curatore fosse legittimato a chiedere l’integrale rimessione degli importi e se l’intermediario fosse tenuto a eseguire l’ordine a prescindere dalla disponibilità; verificare gli effetti dei prelievi successivi sul saldo cristallizzato. Tutti profili che si collocano nell’ambito della giurisdizione concorsuale.
Il Collegio richiama il principio, già affermato in molteplici occasioni, secondo cui la competenza dell’ABF non si estende ai casi in cui l’accertamento richiesto implichi la verifica di previsioni concorsuali o l’applicazione di principi fallimentari. Ancorché prima facie paia in astratto scrutinabile la condotta dell’intermediario, le contestazioni coinvolgono profili estranei alla competenza dell’Arbitro. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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