Inammissibilità dei motivi d’appello per difetto di specificità e giudicato implicito (Cass. civ. Sez. II n. 29910 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello per difetto del requisito di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. è una pronuncia meramente processuale, con cui il giudice del gravame si spoglia della potestas iudicandi sul merito delle questioni devolute. Ne consegue che l’appellante soccombente non ha l’onere di impugnare le argomentazioni ad abundantiam eventualmente svolte dal giudice di secondo grado a sostegno della declaratoria, formandosi il giudicato implicito sulle sottese questioni di merito decise dal primo giudice. Il requisito di specificità si attenua quando le censure investono questioni di rito, se dal contesto dell’atto d’appello emerge in modo chiaro la volontà di impugnare in toto la decisione. Integra, invece, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. la declaratoria di inammissibilità fondata sull’asserita assenza di critica, quando l’appello contenga una parte argomentativa che confuta le ragioni del primo giudice.
Il Fatto
Le parti, fratelli, erano comproprietarie in quote uguali di un fondo agricolo e di fabbricati per successione e atti di compravendita. Nel 1996 avevano costituito una società semplice, ripartendo il patrimonio sociale in quote del 20% ciascuna. Il giudizio ha ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni derivanti da alcune scritture del 2006 e del 2007, ritenute integranti il verbale di assemblea della società, che aveva accettato il recesso di un socio e nominato due periti per lo scioglimento della comunione e la liquidazione della quota.
Il socio receduto convenne i fratelli per accertare il proprio adempimento e l’inadempimento dei convenuti, con condanna ad adempiere e pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale respinse le domande. La Corte d’appello rigettò il gravame principale, dichiarando inammissibili i motivi sulla legittimazione passiva e sull’esperibilità delle domande ex art. 2932 cod. civ. per carenza di critica. Il soccombente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo ed il secondo motivo, incentrati sulla violazione degli artt. 352 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2932 cod. civ. I giudici di legittimità rilevano che l’atto d’appello conteneva una chiara individuazione delle questioni contestate, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confutava le ragioni del Tribunale, sia sul profilo della legittimazione passiva, sia sull’esperibilità delle domande ex art. 2932 cod. civ.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e n. 36481 del 2022, precisando che la specificità dei motivi d’appello, nell’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis operante, si correla all’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza. Se l’appellante lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti, ciò basta a devolvere al giudice di appello la valutazione ex novo delle prove, salvo che la sentenza sia strutturata su capi autonomi. Il requisito si attenua quando le censure investono questioni di rito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 927 del 2022.
La declaratoria di inammissibilità dei motivi comporta che la Corte d’appello si è spogliata della potestas iudicandi sul merito di quei profili, sicché il soccombente non aveva l’onere di impugnare le argomentazioni ad abundantiam (vengono citate Sezioni Unite n. 3840 del 2007 e n. 2078 del 1990). La statuizione di inammissibilità è una pronuncia meramente processuale, idonea a formare il giudicato sulle sottese questioni di merito decise dal primo giudice, secondo Cass. n. 21514 del 2019. Si configura, così, l’error in iudicando de iure procedendo.
Quanto al merito devoluto al giudice di rinvio, la Corte indica il principio delle Sezioni Unite n. 291 del 2000: la domanda di liquidazione della quota di una società di persone fa valere un’obbligazione della società, non dei soci, e va proposta ai sensi dell’art. 2266 cod. civ. verso la società. Diversa è la fattispecie dell’art. 2283 cod. civ., che richiama la disciplina sulla divisione dei beni comuni. Il giudice di rinvio dovrà qualificare le scritture inter partes e verificare l’ammissibilità della pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti, con piena rinnovazione della fase decisoria ai sensi dell’art. 394 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.