Dipendenza da causa di servizio e difetto di ascrivibilità tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 103 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede l’accertamento del nesso eziologico o concausale con l’attività lavorativa, ma non comporta di per sé l’attribuzione di una categoria tabellare. Ai fini della pensione privilegiata ordinaria, la mera correlabilità in termini di concausalità non è sufficiente: occorre che l’infermità sia ascrivibile ad una delle categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. In difetto di tale ascrivibilità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio esaurisce i propri effetti sul piano della causa del servizio, senza fondare il diritto al trattamento di quiescenza privilegiato. Il giudice contabile, ove condivida le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, può accogliere parzialmente il ricorso limitatamente alla declaratoria della dipendenza concausale.
Il Fatto
Il ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa o concausa di servizio di due infermità — una spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale e una scoliosi destro convessa del tratto lombare — ai fini della futura pensione privilegiata ordinaria. Ha dedotto lo svolgimento dell’attività in condizioni di stress e disagio, con pattugliamenti e soccorsi in contesti ambientali difficili, turni diurni e notturni e sottorganico.
Il Ministero della Difesa ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse per la perdurante permanenza in servizio del ricorrente e l’assenza di prossimità alla pensione. Una precedente pronuncia della Sezione ha dichiarato la giurisdizione e l’ammissibilità del ricorso, rigettando l’istanza di integrazione del contraddittorio e disponendo una consulenza medico-legale.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice unico delle pensioni riguarda la dipendenza da causa o concausa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, ai sensi degli artt. 67 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Giudice ha fondato la decisione sulle conclusioni del CTU nominato, che ha escluso la dipendenza, causale o concausale, della scoliosi dal servizio. Quanto alla spondiloartrosi, il consulente ha ritenuto l’infermità correlabile all’attività di servizio in termini di concausalità, ma non attualmente ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Tali conclusioni sono state espressamente condivise dalla parte ricorrente.
Il Giudice ha dichiarato di non volersi discostare dal parere tecnico. Ne è derivato l’accoglimento solo parziale del ricorso, limitato alla declaratoria della dipendenza da causa di servizio della spondiloartrosi.
La Corte ha quindi separato il piano della causa di servizio da quello dell’ascrivibilità tabellare: il riconoscimento del nesso concausale non si traduce automaticamente nel diritto a pensione privilegiata, mancando la collocazione dell’infermità in una categoria della tabella A. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito complessivo del giudizio e della necessità del mezzo istruttorio.
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Nota della Redazione
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