Danno all’immagine e frazionamento abusivo: l’erronea comunicazione della cancelleria penale esclude l’abuso del processo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 182 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione, conseguente alla commissione di delitti contro la stessa, si caratterizza per un petitum mediato proprio e per l’espressa previsione di una specifica condizione di proponibilità, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Tali peculiarità ne fondano l’autonomia rispetto all’azione per danno patrimoniale, ancorché entrambe traggano origine dai medesimi fatti penalmente rilevanti, con conseguente esclusione della violazione del ne bis in idem. Non integra abuso del processo, né abusiva parcellizzazione del credito, la proposizione separata della domanda per danno all’immagine laddove l’attore pubblico abbia fatto incolpevole affidamento su una non puntuale comunicazione della cancelleria penale in ordine all’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il giudicato implicito copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione tenuta presente dal giudice al momento della decisione e non può estendersi a una posta di danno non ricompresa nella domanda e non esaminata, quando l’omissione sia dipesa da un errore scusabile ingenerato dall’Amministrazione giudiziaria.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Livorno, già condannato in sede penale per peculato e, con altra sentenza, per turbativa d’asta, truffa aggravata e corruzione, era stato convenuto in due distinti giudizi di responsabilità erariale dalla Procura regionale per la Toscana. Nel primo giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, era stato accertato il danno patrimoniale e quello all’immagine per assenteismo fraudolento. Nel secondo, la Procura aveva azionato esclusivamente il danno all’immagine per i reati contro la pubblica amministrazione diversi dall’assenteismo.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità della seconda domanda per violazione del ne bis in idem, per abuso del processo e per violazione del giudicato implicito formatosi sulla prima sentenza, ritenendo che il danno all’immagine fosse già deducibile in quella sede. La Procura ha proposto appello, sostenendo di aver agito sulla base di un’erronea informazione ricevuta dalla cancelleria della Corte d’appello, la quale aveva attestato la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza penale di condanna, poi rivelatasi invece definitiva.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello contabile ricostruisce la disciplina del danno all’immagine, rilevando che l’azione è soggetta a una specifica condizione di proponibilità, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2001 e del comma 30-ter dell’art. 17 del d.l. n. 78/2009. La diversità del titolo di danno e del petitum mediato, unitamente alla peculiare condizione di proponibilità, caratterizzano l’autonomia dell’azione rispetto a quella per danno patrimoniale, con conseguente esclusione del ne bis in idem.
Quanto all’abuso del processo, il Collegio richiama l’evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione, culminata nella sentenza n. 7299/2025, secondo cui il frazionamento non è abusivo in sé, ma solo quando la domanda sia proposta in assenza di un interesse oggettivamente meritevole di tutela all’accertamento separato. Nel caso di specie, la Procura aveva diligentemente richiesto per due volte alla cancelleria penale informazioni sull’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ricevendo una risposta erronea circa la pendenza del ricorso per cassazione. La parcellizzazione era quindi dipesa non da una scelta arbitraria, ma dall’affidamento incolpevole su una comunicazione non puntuale dell’Amministrazione giudiziaria, sicché la condotta dell’attore pubblico integrava gli estremi della buona fede processuale.
Infine, la Corte esclude la configurabilità di un giudicato implicito sulla sentenza che ha definito il primo giudizio. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo con riguardo alla situazione che esisteva e fu tenuta presente dal giudice al momento della decisione. Nel caso in esame, la stessa prima sentenza contabile aveva dato atto che la sentenza penale di condanna non risultava passata in giudicato, essendo incorsa nel medesimo errore conoscitivo della Procura. L’errore scusabile ingenerato dall’Amministrazione giudiziaria, pertanto, non poteva essere ricondotto a una libera scelta processuale o a una negligente omissione della parte, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità si poneva in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.
La Corte accoglie l’appello e, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito.
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Nota della Redazione
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