Premeditazione e misure cautelari minorenni: annullata l’ordinanza del riesame (Cass. pen. Sez. I n. 27288 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, in sede di riesame l’indagato ha interesse concreto e attuale a censurare l’affermazione di un’aggravante o a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto quando ciò incida sull’an o sul quomodo della misura. L’aggravante della premeditazione postula un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, idoneo a consentire una ponderata riflessione sul recesso, e una ferma risoluzione perdurante senza soluzione di continuità: il solo apprestamento dell’arma, o la mera preordinazione dei mezzi nella fase immediatamente precedente, non integra di per sé l’aggravante. Nel procedimento a carico di minorenne, l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988 impone di considerare l’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto ed esclude l’operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare, rendendo necessaria una verifica rigorosa del pericolo di reiterazione.

Il Fatto

Il Tribunale per i minorenni, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., la misura del collocamento in comunità ministeriale applicata al ricorrente, minorenne e incensurato, per il reato di tentato omicidio premeditato. I gravi indizi erano stati tratti dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle di una teste oculare e dalle ammissioni dell’indagato.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva valorizzato l’immaturità e l’incapacità di autocontrollo del giovane, ritenendo l’ambiente familiare e socio-relazionale inidoneo a trasmettere un adeguato sistema valoriale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. in punto di gravità indiziaria; violazione dell’art. 577 cod. pen. e vizio di motivazione sull’aggravante della premeditazione; violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. sull’adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. Il Tribunale del riesame, in linea con le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, ha desunto la gravità indiziaria del più grave reato di tentato omicidio da elementi obiettivamente riscontrati e dotati di pregnante valenza dimostrativa: la pericolosità dell’arma da taglio, il distretto corporeo attinto, la violenza dell’unico colpo e la distanza ravvicinata. Le censure del ricorrente si risolvono in una richiesta di rilettura del fatto, non consentita al giudice di legittimità, che verifica solo la congruenza della motivazione ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (richiamate Sez. 2 n. 27866 del 17.06.2019 e Sez. 4 n. 26992 del 29.05.2013).

È invece fondato il motivo sulla premeditazione. Preliminarmente la Corte ha riconosciuto l’interesse dell’indagato a censurare il percorso motivazionale, poiché il Tribunale ha fondato l’adeguatezza della misura di maggior rigore anche sulla gravità del fatto, comprensiva della ritenuta aggravante (richiamate Sez. 2 n. 17366 del 21.12.2022 e Sez. 6 n. 50980 del 21.11.2013).

Nel merito, dopo aver richiamato il principio consolidato sulle due componenti, cronologica e ideologica, della premeditazione (Sez. Un. n. 337 del 18.12.2008; Sez. 5 n. 42576 del 03.06.2015), la Corte ha rilevato che la motivazione dell’ordinanza è assertiva e non si confronta con elementi obiettivi, tra cui le dichiarazioni di due testimoni che depongono per l’occasionalità dell’incontro e per una situazione di tranquillità appena prima dell’episodio. Il possesso del coltello non è univocamente indicativo della premeditazione, essendo potenzialmente significativo della sola preordinazione dei mezzi nella fase immediatamente precedente, insufficiente a integrare l’aggravante (Sez. 1 n. 5147 del 14.07.2015).

È parimenti fondato il terzo motivo. La definizione in senso favorevole all’impugnante della questione sulla configurabilità dell’aggravante può riverberarsi sulla valutazione del fatto e sull’adeguatezza della misura. La motivazione sulla possibilità di reiterazione è apparente, per difetto di elementi concreti (richiamata Sez. 5 n. 22344 del 05.03.2025). La Corte ha infine sottolineato che la minore età dell’indagato impone di applicare l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988, che esclude l’operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare e impone una verifica rigorosa alla luce delle prospettive di recupero rilevanti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 448 del 1988.

L’ordinanza è stata dunque annullata nei limiti indicati, con rinvio per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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