Bancarotta: inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. V n. 22697 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile, perché volto a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Nel reato di bancarotta semplice la colpa grave consistente nell’omessa tempestiva richiesta di fallimento deve risultare da una provata e consapevole omissione, valutabile anche in presenza di un patrimonio netto già strutturalmente negativo. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, non instaurandosi un valido rapporto processuale di impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 3 luglio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 4 ottobre 2022. Gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso in bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto di una società cooperativa astenendosi dal richiederne il fallimento; a uno solo di essi era stata contestata anche la bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La prima ha dedotto vizio motivazionale e travisamento delle risultanze processuali, sostenendo che il ritardo nella richiesta di liquidazione non integrasse colpa grave, ma fosse conseguenza dell’affidamento nelle rassicurazioni del consorzio monomandante. Il secondo ha chiesto la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale e ha contestato l’elemento soggettivo, l’applicazione dell’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta e la mancata considerazione della consegna della documentazione alla curatela.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, rilevando che essi mirano in modo palese a una rivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, articolata su argomenti generici.

Quanto alla posizione della prima ricorrente, la sentenza impugnata aveva valorizzato elementi fattuali convergenti con cui la difesa non si era confrontata: il patrimonio netto già fortemente negativo al 31 dicembre 2012, per oltre 400.000 euro; il passivo già pari a euro 1.503.702,00; l’omesso versamento di imposte, ritenute previdenziali e contributi; la prosecuzione dell’attività nel corso del 2013 nonostante l’evidente impossibilità di riequilibrio; l’incremento dell’esposizione debitoria sino a un passivo prossimo ai cinque milioni di euro al momento della dichiarazione di insolvenza. Su tali basi il giudice di merito ha ritenuto integrata la grave colpa richiesta dall’art. 217, comma 1, n. 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ravvisando nell’omesso tempestivo ricorso alla procedura concorsuale la causa di aggravamento del dissesto.

La difesa, imperniata sull’inadempimento del consorzio mandante e sull’assenza di un termine perentorio per la messa in liquidazione, non si confronta con il dato strutturale del patrimonio netto negativo: anche a voler reputare attendibile la prospettazione sulle promesse di pagamento, essa inciderebbe al più sulla liquidità immediata, ma non eliderebbe lo squilibrio patrimoniale già conclamato. La Corte richiama, sul punto, Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019 e, quanto alla necessità di una consapevole omissione, Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018. Del tutto inconferente è, poi, la giurisprudenza sull’insussistenza del reato per materiale assenza di risorse, riguardando essa l’omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Quanto al secondo ricorrente, la censura sull’elemento soggettivo è inammissibile perché introduce in cassazione un profilo non devoluto con l’appello, in forza degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. La Corte di appello ha comunque motivato sull’esistenza del dolo specifico, valorizzando l’omessa attività di liquidazione, l’omessa tenuta dei libri contabili dopo il 2013, l’accumulo di ulteriori debiti e le movimentazioni non coerenti con la documentazione consegnata. La consegna della documentazione alla curatela, inoltre, non elide l’omessa tenuta della contabilità degli anni successivi, confondendo il ricorrente la consegna di quanto disponibile con l’adempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture, che permaneva anche in fase liquidatoria. Inammissibile è anche la censura sulla mancata contestazione della pluralità di fatti di bancarotta, non sollevata in appello.

Infine, l’inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché il ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione; la Corte richiama Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015. Alla declaratoria segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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