Rinvio sul bilanciamento delle attenuanti dopo annullamento parziale (Cass. pen. Sez. I n. 27287 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale, il giudice è vincolato all’intero dictum della sentenza rescindente. Se la Corte di cassazione ha ritenuto non precluso il profilo del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il giudice di rinvio non può limitarsi a eliminare l’aumento per la continuazione divenuto illegittimo. Venuta meno l’aggravante dei più fatti di bancarotta per effetto dell’assoluzione, egli deve procedere alla nuova valutazione del bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’unica aggravante residua. L’omessa valutazione sul punto integra violazione del giudicato rescindente e impone un ulteriore annullamento con rinvio.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato, in primo grado, per bancarotta fraudulenta con più capi di imputazione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato l’aumento per la continuazione tra i reati e riconosciuto le attenuanti generiche in via equivalente rispetto alle aggravanti contestate. La Corte d’appello confermava la condanna.
Investita del ricorso, la quinta sezione penale della Cassazione annullava parzialmente con rinvio, affermando che dall’accoglimento del motivo sulla bancarotta documentale conseguiva l’assorbimento, ma non la preclusione, del motivo relativo all’illegalità dell’aumento per continuazione e alla sua sottrazione al bilanciamento. In sede di rinvio, la Corte d’appello assolveva l’imputato dal capo sulla bancarotta documentale ed eliminava l’aumento per continuazione, ma ometteva la rivalutazione del bilanciamento. Da qui il nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce l’ambito del giudizio di rinvio e ne individua i limiti. Il giudice di legittimità, con la sentenza rescindente, non si era limitato a caducare l’aumento per continuazione, ma aveva espressamente chiarito che il profilo del bilanciamento tra circostanze non era precluso e andava riesaminato.
La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha eliminato l’aumento erroneamente disposto a titolo di continuazione, ma non si è attenuta a quanto ulteriormente stabilito nella sentenza rescindente. In particolare, una volta venuta meno l’aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., per effetto dell’assoluzione dal reato di bancarotta documentale, residuava l’unica aggravante del danno di rilevante gravità. Su questa, il giudice di rinvio avrebbe dovuto rinnovare il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
Su tale punto la Corte d’appello non ha espresso alcuna valutazione. L’omessa rivalutazione non è irrilevante: il rapporto di pregiudizialità tra l’assoluzione da un capo e il venir meno di una delle aggravanti incideva direttamente sul computo sanzionatorio. Il precedente aumento disposto ex art. 81 cod. pen., anziché in applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, aveva sottratto le attenuanti al confronto con l’aggravante rimasta.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. La statuizione vincola il giudice del nuovo rinvio a procedere alla comparazione tra le attenuanti generiche e l’unica aggravante residua.
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Nota della Redazione
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