Premialità Covid solo per il servizio prestato presso strutture del SSN (TAR Sicilia n. 2539 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il punteggio premiale per la partecipazione all’emergenza Covid-19 nelle procedure selettive del Sistema sanitario regionale spetta esclusivamente a chi ha svolto l’attività presso strutture del SSN. Il mero accreditamento di una casa di cura privata e la sua operatività in convenzione con il Servizio sanitario regionale non ne determinano l’assimilazione agli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale. Il pubblico affidamento del candidato non è tutelabile quando la rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria sia conforme alla lex specialis, restando estranee al giudizio amministrativo le pretese sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una selezione pubblica per soli titoli, indetta da un’azienda ospedaliera universitaria, per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi e supplenze nel profilo di operatore socio sanitario. Collocato in posizione utile con 8,796 punti, di cui sette riconosciuti a titolo di premialità Covid, era stato assunto a tempo determinato con decorrenza dal 26 febbraio 2025, contratto poi prorogato sino al 31 dicembre 2026.
Con la deliberazione impugnata l’azienda, prendendo atto dei verbali della Commissione esaminatrice, aveva rideterminato il punteggio da 8,796 a 1,796 e la posizione in graduatoria dalla n. 129 alla n. 879, non utile al mantenimento dell’incarico, perché il servizio era stato prestato presso una casa di cura privata accreditata e non presso una struttura del SSN. Di qui l’impugnazione della deliberazione e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari, rigettandole. Sussiste la giurisdizione amministrativa, perché il ricorso investe l’esercizio del potere di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria, con posizione di interesse legittimo; la successiva risoluzione del contratto costituisce atto distinto, incidente sul rapporto privatizzato e autonomamente impugnato davanti al giudice ordinario.
Il ricorso è tempestivo. La pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale non equivale alla comunicazione individuale ai fini della decorrenza del termine. La lex specialis prescrive ai candidati un indirizzo PEC personale e di esclusiva titolarità, e distingue espressamente i casi in cui alla pubblicazione è attribuita funzione notificatoria: l’art. 4 del bando lo prevede per i provvedimenti di ammissione ed esclusione, mentre l’art. 6, dedicato alla graduatoria, non attribuisce alla pubblicazione efficacia sostitutiva della comunicazione individuale. Né la partecipazione del ricorrente, quale controinteressato, al giudizio promosso da altro candidato integra la piena conoscenza di un provvedimento non ancora adottato.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 5, comma 10, l.r. n. 9/2020 individua la partecipazione all’emergenza pandemica come titolo valutabile, senza disciplinare i presupposti soggettivi. Il richiamo alla Corte cost. n. 20/2020 non soccorre: la Consulta si è limitata a ritenere non incostituzionale la scelta della Regione Lazio di valorizzare l’esperienza maturata tramite forme di esternalizzazione, precisando che la Commissione deve operare una ponderata e motivata differenziazione tra attività diretta e attività esternalizzata.
Il requisito va quindi ricercato nella direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023 e nella lex specialis. La direttiva destina la misura al personale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale; il bando richiama integralmente l’allegato 1/B, che riconosce il punteggio per l’attività svolta «presso strutture del SSN». L’espressione non può essere estesa a ogni struttura privata accreditata: l’ordinamento distingue stabilmente tra enti del SSN e soggetti esterni che concorrono all’erogazione delle prestazioni. Il mero accreditamento non vale ad assimilare la casa di cura, che conserva distinta soggettività giuridica.
Accertato che la struttura non è ente del SSN, il punteggio era stato attribuito in assenza del presupposto. È infondato anche il secondo motivo: una volta confermata la legittimità della rideterminazione, difetta il presupposto della lesione del legittimo affidamento.
Nota della Redazione
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