Inottemperanza al giudicato e carta docente: inerzia organizzativa non giustifica il ritardo (TAR Sicilia n. 2534 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale. L’elevato numero di richieste conseguenti al contenzioso seriale e la carenza di risorse non costituiscono causa di giustificazione dell’inottemperanza. L’Amministrazione è tenuta ad approntare tempestivamente misure organizzative e risorse per assicurare l’esecuzione dei titoli giudiziali, non potendo difficoltà organizzative o finanziarie giustificare il protrarsi dell’inadempimento a una sentenza passata in giudicato. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente con rapporti di lavoro a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. Il titolo condannava il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di euro 3.000,00 nel borsellino elettronico.

Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 31 marzo 2023, il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione non ha provveduto all’accredito. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La pretesa azionata trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta elettronica e la condanna del Ministero all’accredito della somma complessiva di euro 3.000,00.

Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che il richiamo, contenuto nel ricorso, a un diverso ricorrente costituisce un mero errore materiale. Dal complesso degli atti, dall’indicazione del numero di ruolo, delle parti e del titolo azionato risulta inequivocabilmente che il giudizio ha ad oggetto l’esecuzione della sentenza resa in favore della ricorrente.

Nel merito, dagli atti è emerso che la sentenza è stata ritualmente notificata e che, nonostante il decorso del termine dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte, senza dare esecuzione al comando giudiziale.

Il Collegio ha escluso che il ritardo possa essere giustificato dall’elevato numero di richieste conseguenti al contenzioso seriale in materia e dalla carenza delle relative risorse. Si tratta, osserva il Tribunale, di un contenzioso ormai risalente e ampiamente consolidato, rispetto al quale l’Amministrazione era tenuta ad approntare tempestivamente le misure organizzative e le risorse necessarie ad assicurare l’esecuzione dei titoli giudiziali. Le difficoltà organizzative o finanziarie non possono quindi giustificare il protrarsi dell’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e per ordinare al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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