Collocamento fuori ruolo, illegittimo diniego su prassi non pubblicata (TAR Lazio n. 8663 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento fuori ruolo del pubblico dipendente è istituto modificativo del rapporto di impiego fondato sul presupposto della destinazione del dipendente a funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone, ed è rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro, potendo essere legittimamente denegato. Tale discrezionalità, tuttavia, non può essere esercitata applicando un limite temporale massimo di permanenza fuori ruolo introdotto in via di mera prassi o con atto non avente carattere generale: l’adozione di criteri generali che pongano requisiti e limiti inderogabili non previsti dalla normativa vigente richiede un atto amministrativo generale, adottato all’esito di puntuale istruttoria e portato a conoscenza dei dipendenti. In assenza di tale atto, l’amministrazione può assumere la durata del periodo fuori ruolo come criterio di valutazione delle istanze, ma deve comunque considerare la specificità dei casi concreti e motivare adeguatamente il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato, era stato collocato fuori ruolo dal 2020 ai sensi dell’art. 1, l. n. 1114/1962 per svolgere incarichi presso istituzioni europee ed internazionali, da ultimo presso Frontex con funzione di “trainer” e di esperto di frontiera. A seguito del rinnovo del contratto con l’Agenzia europea fino al 2030, il dipendente aveva presentato istanza il 3 marzo 2025 per la proroga del collocamento fuori ruolo per ulteriori cinque anni.

Il Ministero dell’Interno aveva opposto diniego con nota del 3 luglio 2025, motivando sulla base di interventi “funzionali al graduale recupero delle risorse impiegate presso altri enti”, concedendo tuttavia una proroga limitata fino al 6 giugno 2025. Avverso tale determinazione il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in primo luogo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, disponendone l’estromissione: la partecipazione di tali amministrazioni al procedimento, finalizzata alla verifica del contingente complessivo di cinquecento unità, non implica alcuna valutazione discrezionale sulla decisione finale, sicché l’acquisizione dei loro pareri non risulta necessaria laddove il procedimento debba concludersi con il rigetto dell’istanza.

Nel merito, il Tribunale ha ricordato che la fonte normativa primaria del collocamento fuori ruolo è l’art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, norma che rimette all’amministrazione datrice di lavoro una valutazione discrezionale, potendo il collocamento essere legittimamente denegato. Il Collegio ha altresì ribadito, in coerenza con precedenti di sezione, che può essere ragionevole porre un limite temporale massimo oltre il quale il dipendente è tenuto a scegliere se prolungare l’esperienza all’esterno rassegnando le dimissioni oppure rientrare in servizio, principio che in determinati casi è confluito in disposizioni di legge, come l’art. 1, co. 68, l. n. 190/2012.

Tuttavia, nel caso di specie, l’assenza di un’espressa disposizione legislativa o regolamentare volta a introdurre un limite temporale generale avrebbe imposto all’amministrazione di svolgere compiute valutazioni sulla specifica posizione del ricorrente, con riferimento agli incarichi svolti, a quelli che avrebbe dovuto svolgere e alle ragioni per cui il rientro fosse maggiormente conforme all’interesse della p.a. Dagli atti di causa è invece emerso che il Ministero aveva voluto introdurre surrettiziamente, in via di mera prassi, un limite generale massimo di sei anni, applicandolo indifferentemente a tutti i dipendenti, senza aver svolto alcuna verifica sul numero complessivo dei fuori ruolo in rapporto all’organico, né sulle organizzazioni internazionali coinvolte, né sulla peculiarità delle singole posizioni.

Tale modo di procedere, ha concluso il giudice, non è in linea con i principi di trasparenza, correttezza e buon andamento, che richiedono che l’adozione di criteri generali per il collocamento fuori ruolo, specie se volti a introdurre limiti inderogabili non previsti dalla normativa vigente, avvenga con atti amministrativi generali, adottati all’esito di puntuale istruttoria e portati a conoscenza dei dipendenti con adeguati meccanismi di pubblicità. Il Ministero poteva certamente assumere la durata del periodo fuori ruolo come criterio di valutazione, ma non poteva prescindere dal considerare la specificità dei casi concreti e dal motivare adeguatamente il diniego, valutazione che nella specie è stata totalmente omessa: il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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