Inottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la carta docente (TAR Sicilia n. 2533 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, c.p.a. è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale. Il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, integra l’inottemperanza. Le difficoltà di carattere organizzativo o finanziario, legate all’elevato numero di richieste e alla carenza di risorse, non giustificano il protrarsi dell’inadempimento a una sentenza passata in giudicato, essendo l’Amministrazione tenuta ad approntare tempestivamente le misure e le risorse necessarie. Il commissario ad acta nominato per l’ipotesi di perdurante inerzia non ha diritto ad ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

Una docente con rapporti di lavoro a tempo determinato ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di un importo complessivo di euro 2.500,00.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha accreditato la somma entro il termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sicilia muove dall’art. 112, comma 2, c.p.a., che rende ammissibile l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. La pretesa azionata trova fondamento nel titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro.

Dagli atti risulta che la sentenza è stata ritualmente notificata e che, decorso il termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il Collegio rileva quindi l’inottemperanza al giudicato.

Il TAR respinge la giustificazione addotta dal Ministero. Il ritardo è stato ricondotto dall’Amministrazione all’elevato numero di richieste conseguenti al contenzioso seriale in materia e alla carenza dei relativi fondi. Il Collegio osserva che si tratta di un contenzioso ormai risalente e ampiamente consolidato, rispetto al quale l’Amministrazione era tenuta ad approntare tempestivamente le misure organizzative e le risorse necessarie. Le difficoltà organizzative o finanziarie non possono giustificare il protrarsi dell’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato.

Il ricorso è quindi accolto e il Ministero è obbligato a dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul compenso del commissario, il TAR richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, e ne applica per analogia la disciplina anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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