Premio anti-esodo piloti elicottero prescritto il diritto alla corresponsione (TAR Lazio n. 2079 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione del premio c.d. anti-esodo, previsto dall’art. 1 della legge n. 42/2000 in favore degli ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare ammessi a contrarre la ferma volontaria biennale, è soggetto a prescrizione che decorre, per ciascun biennio, dal momento in cui il premio avrebbe dovuto essere corrisposto e, in ogni caso, non oltre il raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, quale limite temporale posto dalla stessa norma per l’ammissione alla ferma. Una volta accertata la prescrizione del diritto soggettivo azionato, la domanda di annullamento del diniego opposto dall’Amministrazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché l’eventuale annullamento non potrebbe incidere sull’estinzione del credito e un nuovo provvedimento non potrebbe che confermare il rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente e pilota militare di elicotteri, aveva ottenuto nel 2001 l’ammissione alla prima ferma volontaria biennale con contestuale attribuzione del premio anti-esodo, provvedimento poi annullato dall’Amministrazione sul rilievo che il beneficio spettasse ai soli piloti di aeromobile e non anche a quelli di elicottero. Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6766/2021, che aveva riconosciuto la spettanza del premio anche ai piloti di elicottero, l’ufficiale ha reiterato l’istanza nel novembre 2022.
Il Ministero della Difesa ha respinto la nuova domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al premio e la condanna dell’Amministrazione al pagamento, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto, non risultando istanze interruttive tra il 2001 e il 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione. Il Ministero ha dedotto, senza smentita, che tra la prima istanza del 2001 e la seconda del 2022 sono trascorsi circa ventuno anni. Per individuare il dies a quo prescrizionale, il TAR richiama l’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La norma applicabile ratione temporis, l’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 42/2000, prevede che il premio sia corrisposto per ciascun periodo di ferma volontaria: per il primo biennio metà all’atto dell’assunzione e metà dopo dodici mesi; per i bienni successivi in unica soluzione. Poiché le cinque ferme biennali avrebbero dovuto svolgersi con decorrenza dal 21 marzo 2000, il premio relativo all’ultimo biennio sarebbe stato esigibile al più tardi il 21 marzo 2010.
Il TAR osserva che anche applicando l’ordinaria prescrizione decennale il termine risulta decorso, perché la domanda è stata proposta solo nel novembre 2022, oltre dodici anni dopo il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere per l’ultimo biennio. A identica conclusione si perviene identificando il dies a quo con il raggiungimento del limite di età di quarantacinquesimo anno, superato il quale il premio non è più dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 1: il ricorrente ha raggiunto tale limite nel 2010 e ha fatto valere i crediti solo nel 2022.
Accertata la prescrizione, il Collegio rileva la mancanza di interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento del diniego. L’eventuale annullamento non potrebbe incidere sull’estinzione del credito, e un nuovo provvedimento dell’Amministrazione non potrebbe che negare nuovamente il diritto. La domanda di accertamento e condanna è quindi respinta, mentre quella di annullamento è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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