Abilitazione scientifica nazionale, obbligo di motivazione analitica del giudizio negativo (TAR Lazio n. 2080 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo espresso dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale non è sindacabile nel merito delle scelte discrezionali, ma è illegittimo quando la motivazione si risolva in formule apodittiche, non correlate ai criteri dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016. La Commissione che ritenga le pubblicazioni non originali, compilative o di scarso impatto deve indicare, sia pure sinteticamente, i presupposti concreti di tale valutazione, attraverso una descrizione e un esame delle singole pubblicazioni. In assenza di tali indicazioni il percorso logico non è intelligibile e il vizio di motivazione è suscettibile di sindacato giurisdizionale. Il giudice amministrativo, accertato il difetto, annulla il giudizio in parte qua e ordina il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia nel settore concorsuale 08/C1, tornata 2023-2025. Il giudizio della Commissione è stato negativo pur in presenza del superamento di tutti e tre i valori-soglia bibliometrici, di una produzione scientifica coerente e sottoposta a peer review e del possesso di sei titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.

La motivazione si è limitata a formule generiche — produzione compilativa, poco originale, di scarso impatto — ritenute prive di specificazione e scollegate dai dati accertati. La ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale del 14 marzo 2025 e ogni atto presupposto, deducendo la mancata applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016 e il difetto di motivazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo. La legge n. 240/2010, all’art. 16, ha previsto che il personale accademico sia reclutato previo conseguimento dell’abilitazione, demandando ai regolamenti attuativi le modalità di svolgimento. Il d.P.R. n. 95/2016 ha disciplinato procedure e tempi; il D.M. n. 120/2016 ha fissato criteri e parametri di valutazione.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 richiede un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica, basato sulle pubblicazioni e sui titoli, volto ad accertare, per la prima fascia, la piena maturità scientifica. L’art. 4 elenca i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, qualità, collocazione editoriale, continuità e rilevanza. L’art. 5 disciplina la valutazione dei titoli e l’art. 6 subordina l’abilitazione al soddisfacimento di entrambe le condizioni ivi previste.

La Commissione ha riconosciuto il superamento dei valori soglia e ha dato atto di quindici pubblicazioni con buona collocazione editoriale, continuità temporale e contributo individuale riconoscibile. Ciò nonostante ha espresso un giudizio negativo con formule generiche, che non consentono di comprendere il percorso logico seguito. Nessun aspetto del contributo scientifico è analizzato in concreto e i giudizi individuali non colmano la carenza del giudizio collegiale.

Richiamando la giurisprudenza della Sezione, il Collegio ribadisce che un eventuale giudizio negativo deve essere congruamente motivato, con sintetica descrizione ed esame delle pubblicazioni e chiara individuazione delle ragioni dell’esito. La natura discrezionale della valutazione non esonera dalla indicazione dei presupposti: in difetto, la motivazione è apodittica e non ne è valutabile l’intrinseca logicità. Il richiamo alle pubblicazioni è rimasto meramente nominale.

Ne deriva che la Commissione ha omesso la valutazione critica, ancorché sintetica, dei contenuti delle pubblicazioni con riferimento ai criteri dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016. La carenza incide sull’intelligibilità del percorso argomentativo e integra un vizio di motivazione. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato in parte qua, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. Vista la art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., il riesame è affidato a una Commissione in diversa composizione nel termine di novanta giorni. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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