Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sul bonus docenti (TAR Lazio n. 9061 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato e la sua notifica all’amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione comporta l’accoglimento della domanda. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina fin da subito il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione, che provvederà decorso il termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi. Rimasta inerte l’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero all’integrale attuazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione nelle forme prescritte, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione, limitandosi a una memoria di pura forma.

La Corte ha dunque accolto la pretesa, richiamando il principio per cui, una volta riconosciuto il diritto in sede di merito, i relativi presupposti non possono essere riesaminati in sede di ottemperanza. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio ha, infine, disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando una criticità sistemica caratterizzata dall’inerzia persistente dell’amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di corrispondere il bonus docente, tale da determinare la necessità di ulteriori giudizi e l’esposizione a ulteriori spese di lite. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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