La continuità reddituale deve sussistere sino al giuramento per la cittadinanza (TAR Lazio n. 6246 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, costituisce espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, connotata da valutazioni di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Il requisito dell’autosufficienza reddituale, parametrato alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria di cui all’art. 3 d.l. n. 382/1989, deve essere posseduto con carattere di continuità: non è sufficiente la disponibilità di mezzi economici limitata ad un circoscritto frangente temporale, dovendo la capienza sussistere dalla presentazione della domanda, essere mantenuta fino alla decisione e persino sino al momento del giuramento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993. Grava sull’istante, ex art. 2697 cod. civ., l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti, ivi incluso il cumulo reddituale con altri componenti del nucleo familiare, che deve essere indicato fin dalla domanda; l’Amministrazione non è tenuta a considerare elementi fattuali non allegati e non riscontranti l’invito ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

Due cittadine straniere, madre e figlia appartenenti al medesimo nucleo familiare, impugnavano dinanzi al TAR Lazio i decreti del Ministero dell’Interno di rigetto delle rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il diniego era fondato, in entrambi i casi, sulla mancata dimostrazione della produzione di un reddito, proprio o del nucleo familiare, pari o superiore ai parametri assunti a riferimento dall’Amministrazione.

Le ricorrenti deducevano l’illegittimità dei provvedimenti per erronea valutazione della capienza reddituale del nucleo, allegando in giudizio il CUD della madre per l’annualità in contestazione e le buste paga del fratello, divenuto cittadino italiano, non menzionato però nella domanda di cittadinanza quale componente del nucleo familiare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito i punti d’arrivo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale, ricordando che l’acquisizione dello status civitatis presuppone l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. L’Amministrazione deve verificare la sussistenza di qualità ritenute necessarie quali l’assenza di precedenti penali, la disponibilità di redditi sufficienti e una condotta di vita espressiva di integrazione sociale, in una prospettiva prognostica volta a escludere che il richiedente possa gravare sulla finanza pubblica.

Quanto al parametro reddituale, la Corte ha evidenziato che il legislatore non ha fissato una soglia minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione, che ha attinto alla disciplina sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all’art. 3 d.l. n. 382/1989, recepita dalla Circolare del Ministero dell’Interno DLCI K.60.1 del 2007. Tale soglia, costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza, individua un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere sé e la famiglia senza gravare sulla collettività, coerentemente con la ratio sottesa anche alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e con i principi della normativa unionale di cui alla Direttiva 2004/38/CE.

Applicando tali princìpi al caso di specie, il Collegio ha rilevato che le ricorrenti non avevano fornito alcun riscontro alla comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, né avevano indicato fin dalla domanda l’intenzione di cumulare il proprio reddito con quello di altro soggetto del nucleo familiare. La documentazione prodotta solo in giudizio, relativa al reddito della madre per una singola annualità e alle buste paga del fratello non menzionato nella domanda, non è stata ritenuta idonea a scalfire la valutazione negativa dell’Amministrazione.

La Corte ha infatti affermato che il requisito della capienza reddituale deve essere continuativo e sussistere in sede di attualizzazione sino al momento del giuramento, non potendo ritenersi sufficiente una disponibilità di mezzi limitata a un circoscritto frangente temporale. In ogni caso, grava sull’aspirante cittadino l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti, non potendo il dovere di compiuta istruttoria dell’Amministrazione estendersi a elementi di fatto non allegati e rientranti nella disponibilità dell’istante. I ricorsi riuniti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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